Nessun risarcimento per l’infortunio in servizio senza rischio straordinario (TAR Calabria n. 1038 del 16.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della dipendenza dell’evento lesivo da causa di servizio non implica di per sé la sussistenza di una condotta illecita imputabile all’amministrazione datrice di lavoro. La responsabilità per violazione dell’art. 2087 c.c. presuppone che il servizio prestato abbia portata straordinaria o esponga il dipendente a rischi eccedenti la normalità delle funzioni cui è preposto: la concretizzazione di un rischio cui è esposta la generalità dei consociati non integra l’illecito. Il dovere di protezione impone comunque la dotazione dei dispositivi di sicurezza, anche in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore; tuttavia il maggior danno evitabile con l’uso di tali dispositivi costituisce elemento costitutivo della domanda e la relativa prova incombe sul danneggiato, non potendosi desumere dalla sola quantificazione del danno complessivo.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, agisce nei confronti del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un incidente stradale occorso durante un servizio di viabilità a bordo di un veicolo di servizio, nonché di quelli derivati dalla successiva condotta asseritamente lesiva della sicurezza sul luogo di lavoro ex art. 2087 c.c., fino alla data del congedo.
Deduce di essere stato impiegato a supporto del Nucleo radiomobile senza specifica formazione e di non essere stato munito, oltre al casco, di ulteriori dispositivi di protezione; lamenta inoltre di essere stato adibito, dopo la convalescenza, a un ufficio insalubre con esposizione continuativa alla visione di veicoli coinvolti in sinistri. Le amministrazioni resistenti si costituiscono e chiedono il rigetto. La causa giunge alla decisione del giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale esclude che sia stata ritualmente formulata una eccezione di prescrizione: le resistenti si sono limitate a un atto di mera costituzione, e l’unico riferimento all’istituto, contenuto in una nota interna prodotta in giudizio, è espresso in chiave dubitativa. Trova quindi applicazione la regola dell’art. 2938 c.c., secondo cui il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.
Nel merito, la domanda relativa all’incidente non è fondata. Dalla documentazione emerge che il ricorrente era munito di patente militare abilitante alla guida dei veicoli di servizio e che, al momento del sinistro, indossava casco e uniforme ordinaria, senza ulteriori protezioni allora non previste. La relazione di servizio del superiore gerarchico smentisce la prospettazione di un pericoloso inseguimento: il militare stava svolgendo un ordinario servizio di viabilità, ad andatura moderata, quando si verificò una collisione. Il Tribunale richiama la sentenza del Giudice di Pace che, non gravata, ha affermato l’esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di servizio nella causazione del sinistro.
Ne consegue l’assenza di una condotta illecita delle resistenti, contrattuale o extracontrattuale. Le lesioni costituiscono la concretizzazione di un rischio cui è esposta la generalità degli automobilisti, senza straordinarietà delle condizioni. Il Collegio ribadisce, richiamando TAR Lazio, I-bis, n. 3915 del 2025 e TAR Calabria, Reggio Calabria, n. 833 del 2023, che la dipendenza da causa di servizio opera sul piano del fatto materiale ma non della qualificazione in termini di antigiuridicità, e che la domanda va scrutinata autonomamente quanto agli elementi costitutivi della responsabilità. L’omessa formazione specifica del militare non è idonea a integrare il nesso causale, difettando la straordinarietà del servizio e la dimostrazione che una maggiore perizia avrebbe evitato l’evento.
Il Tribunale ammette invece, su piano generale, che sussiste la responsabilità dell’amministrazione per la mancata dotazione dei dispositivi di sicurezza, richiamando Cass. Sez. lavoro n. 25597 del 2021: il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio quando ometta le misure protettive esigibili, anche rispetto al rischio derivante dalla condotta colposa del lavoratore. Tuttavia il ricorrente non ha offerto alcuna prova del maggior danno che avrebbe evitato indossando le protezioni: la relazione medico legale quantifica solo il danno complessivo, senza distinguere il pregiudizio imputabile all’omissione. La domanda è quindi rigettata.
Analogo esito segue per la seconda domanda. L’impiego nella gestione delle sole spese relative ai sinistri rende inverosimile l’esposizione continuativa alla visione di veicoli incidentati; nel decennio di servizio il ricorrente non ha mai lamentato condizioni dannose né chiesto il trasferimento. La pretesa è infondata e comunque sfornita di prova sulla sussistenza e quantificazione del danno. Il ricorso è respinto, con compensazione delle spese per la delicatezza dei diritti vantati e le peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
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