Spese compensate se il candidato incandidabile altera l’esito del voto (Cons. Stato n. 1121 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, al pari di quella di cessata materia del contendere, impone al giudice di liquidare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo il caso di compensazione: si valuta cioè quale sarebbe stato l’esito del processo ove la declaratoria non fosse intervenuta, con una delibazione sommaria del merito. Tale giudizio non può fondarsi sull’esame atomistico del solo esito del ballottaggio, ma deve investire anche i risultati del primo turno. Ove il candidato sindaco la cui ammissione è contestata abbia riportato al primo turno un numero di voti superiore allo scarto tra i due candidati più votati, l’incertezza dell’esito elettorale in caso di tempestiva esclusione è reale e giustifica la compensazione integrale delle spese. Le eccezioni processuali non riproposte con impugnazione incidentale restano coperte dal giudicato interno.
Il Fatto
Taluni elettori impugnavano davanti al TAR Campania i provvedimenti della Commissione elettorale circondariale che avevano ammesso la candidatura a sindaco di un soggetto ritenuto incandidabile ai sensi dell’art. 10, lett. d), d.lgs. n. 235/2012, nonché l’ammissione delle liste collegate e gli atti conseguenti, fino alla proclamazione degli eletti, in relazione alle elezioni comunali del settembre 2020. Sostenevano che dalla nullità della candidatura discendesse quella delle liste e delle intere operazioni elettorali.
Il giudizio veniva sospeso in attesa della definizione del contenzioso civile in materia di incandidabilità. Riassunta la causa, il TAR dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, essendo intervenuto nelle more lo scioglimento del consiglio comunale e la nomina di un commissario prefettizio. Ai fini della soccombenza virtuale, il TAR qualificava comunque il ricorso infondato e condannava i ricorrenti alle spese. Proponevano appello i soli originari ricorrenti, dolendosi di quel capo della sentenza.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Consiglio di Stato affronta la riproposizione delle eccezioni di difetto di giurisdizione e di inammissibilità del ricorso, sollevate in primo grado e riproposte dai controinteressati. La Corte osserva che esse erano state implicitamente rigettate, giacché il giudice può dichiarare improcedibile solo un ricorso ammissibile e rientrante nella sua giurisdizione. La mera riproposizione non basta: occorreva l’impugnazione incidentale. Richiama sul punto Cass. Sez. U. n. 24172 del 2025, che, in applicazione dell’art. 161, comma 1, cod. proc. civ., ravvisa in capo alla parte l’onere di gravare sulla questione processuale, con formazione del giudicato interno in caso di omissione.
Nel merito l’appello è ritenuto fondato. La Corte ribadisce che l’improcedibilità comporta, fuori dai casi di compensazione, la liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, apprezzata con sommaria delibazione (richiamata Cons. Stato, Sez. V, n. 4737 del 2024). Il giudizio del TAR risulta però erroneo.
Il primo giudice aveva ragionato solo sui dati del ballottaggio, da cui il candidato contestato era rimasto escluso, e sullo scarto di 1.903 voti rispetto al rivale, inferiore ai 1.865 voti riportati dal candidato incandidabile al primo turno. Il Consiglio di Stato censura questo esame atomistico: la ricostruzione ipotetica deve investire anche i risultati del primo turno. Quel numero di voti, superiore allo scarto tra i due candidati più votati, era idoneo, se traslato su uno di essi, ad evitare il ballottaggio e potenzialmente a rovesciare l’esito.
La Corte aggiunge che l’esclusione del candidato avrebbe inciso anche sulla formazione delle liste, per il legame inscindibile tra candidatura a sindaco e presentazione della lista, ai sensi degli artt. 71, comma 2, 72, comma 2, e 73, comma 2, d.lgs. n. 267/2000. Tanto basta per accogliere l’appello, limitato all’accertamento della soccombenza virtuale.
Quanto alle spese, la Corte compensa integralmente: non è provato che l’Ufficio elettorale conoscesse la causa di incandidabilità ai sensi dell’art. 12, comma 2, d.lgs. n. 235/2012; sussiste l’incertezza dell’esito elettorale; rileva il lungo lasso temporale determinato dal giudizio civile. Compensate anche le spese d’appello per la peculiarità della vicenda e la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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