La clausola di revisione prezzi nei contratti Consip opera automaticamente e prevale sulle clausole difformi (TAR Puglia n. 1158 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, norma imperativa, impone l’obbligatoria inserzione della clausola di revisione periodica del prezzo, che opera anche in difetto di pattuizione espressa ovvero prevale sulle clausole difformi tramite il meccanismo dell’inserzione automatica di cui agli artt. 1339 e 1419 c.c., dichiarandosi nulle le eventuali previsioni contrarie nella loro globalità. La pretesa al compenso revisionale, scaturendo da una clausola che si inserisce automaticamente, ha consistenza di diritto soggettivo perfetto quanto all’an e al quantum, con conseguente giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., che abbraccia anche le questioni di quantificazione. Gli interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/2002 decorrono solo dalla determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale, ovvero dalla pubblicazione della sentenza che la sostituisca, e non già dalla scadenza dei singoli corrispettivi.
Il Fatto
La società ricorrente, aggiudicataria di una convenzione Consip per i servizi di pulizia degli istituti scolastici, stipulava un Ordinativo Principale di Fornitura con un istituto comprensivo, seguito da successivi atti aggiuntivi. Ritenendo maturato il diritto alla revisione prezzi dal settembre 2018, presentava istanza, cui l’amministrazione opponeva un diniego espresso con nota del 10 ottobre 2023.
La società adiva quindi il TAR, chiedendo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi per il periodo settembre 2018–29 febbraio 2020, l’annullamento del diniego e la condanna al pagamento dell’importo di € 2.155,00 oltre IVA, con interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, richiamando l’ampia portata dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, c.p.a., come chiarita dalle Sezioni Unite n. 3160 del 2019, secondo cui la giurisdizione esclusiva prescinde dalla contrapposizione tra diritto soggettivo e interesse legittimo e copre sia l’an sia il quantum della pretesa revisionale.
Nel merito, il Collegio ha ricostruito il quadro normativo, evidenziando la natura imperativa dell’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006, applicabile ratione temporis al contratto stipulato nel 2013, il quale impone che i contratti di durata debbano recare una clausola di revisione prezzi. A tale norma si affianca la lex specialis, rappresentata dall’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e dall’art. 9.4 del Capitolato tecnico, che prevedono l’aggiornamento annuale del canone in misura pari al 100% della variazione dell’indice ISTAT FOI, previa formale comunicazione del fornitore dopo 12 mesi dalla stipula dell’Ordinativo.
Il Tribunale ha quindi riconosciuto che, una volta accertata la presenza nella disciplina pattizia di specifici meccanismi di revisione, la clausola di revisione periodica — in quanto norma imperativa strumentale a garantire la qualità della prestazione nei rapporti di durata — non è derogabile e si inserisce automaticamente nel contratto, essendo nulle le eventuali previsioni difformi. Ne deriva il diritto della società alla revisione prezzi per il periodo indicato.
Quanto agli interessi, la domanda è stata accolta solo dalla data di pubblicazione della sentenza, escludendo una decorrenza anteriore atteso che, prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso revisionale — o della sentenza che a essa si sostituisce — e della scadenza per il relativo pagamento, non può trovare applicazione l’interesse di mora previsto per le transazioni commerciali. Le spese sono state compensate per la parziale soccombenza reciproca e la complessità delle questioni di giurisdizione.
Nota della Redazione
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