L’attribuzione del voto numerico integra motivazione congrua nell’abilitazione forense (TAR Abruzzo n. 208 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La funzione della correzione degli elaborati scritti dell’esame di abilitazione alla professione forense non ha natura meramente didattica ma squisitamente valutativa, finalizzata a selezionare gli elaborati idonei secondo i criteri prestabiliti dalla Commissione Centrale presso il Ministero della Giustizia. L’attribuzione del voto numerico, ove avvenga sulla scorta di criteri predeterminati, integra una motivazione congrua e adeguata, espressa in modo sintetico ed omogeneo. Non sono richieste né la specificazione di ulteriori sub criteri di valutazione da parte delle Sottocommissioni istituite presso le Corti di Appello, né annotazioni o spiegazioni sugli elaborati, né chiarimenti in forma discorsiva, poiché la trasparenza dell’attività valutativa è garantita dal voto numerico.
Il Fatto
La ricorrente impugnava il verbale della riunione della Seconda Sottocommissione degli Esami di Abilitazione alla Professione Forense 2025, con il quale era stato espresso un giudizio complessivo negativo sulla propria prova scritta, comunicato in data 9 aprile 2026. La candidata chiedeva l’annullamento del provvedimento, previa sospensione dell’efficacia e adozione di misure cautelari, lamentando l’assenza di correzioni sull’elaborato e la mancata previsione di sub criteri integrativi di valutazione da parte della Commissione d’esame.
La ricorrente sosteneva che tali carenze avrebbero dovuto indurre la Commissione ad adottare un metro di valutazione meno restrittivo e ad attribuirle il punteggio minimo per il superamento della prova scritta. Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia.
La Motivazione del Tribunale
Il Tribunale ha preliminarmente affermato che la correzione degli elaborati dell’esame di abilitazione forense assolve una funzione non didattica ma idoneativa, richiamando il principio per cui la valutazione della Commissione si sostanzia nella selezione degli elaborati ritenuti idonei in base ai criteri stabiliti dalla Commissione Centrale.
Sul primo profilo di censura, il Collegio ha rilevato che il voto numerico, ove attribuito sulla base di criteri predeterminati, costituisce motivazione congrua e adeguata, espressa in forma sintetica ed omogenea. Ha richiamato il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017, n. 7 e della Sezione III, 10 dicembre 2025, n. 9734, nonché della Corte Costituzionale, 8 giugno 2011, n. 175.
Il Tribunale ha quindi escluso che siano richiesti ulteriori adempimenti valutativi: né la specificazione di sub criteri integrativi da parte delle Sottocommissioni, né annotazioni sull’elaborato, né spiegazioni discorsive. La trasparenza è già assicurata dal voto numerico, sicché le censure della ricorrente non risultavano assistite da sufficiente grado di fondatezza, difettando il requisito del fumus boni iuris.
Quanto al periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che il pregiudizio indicato dalla ricorrente — perdita di una annualità professionale e ritardo nell’iscrizione all’albo — non presentasse i caratteri di concretezza, gravità e irreparabilità richiesti per la tutela cautelare. La domanda è stata pertanto respinta, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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