Assenze scolastiche e scrutinio finale: sindacato sul merito della valutazione (TAR Puglia n. 1122 del 30.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il limite massimo delle assenze fissato dal Collegio dei docenti in base al monte orario personalizzato non costituisce sbarramento assoluto che precluda la verifica del livello di apprendimento raggiunto dall’alunno. Ove questi riporti numerose assenze ma non evidenzi problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con aprioristici rigorismi. L’Amministrazione scolastica che abbia riconosciuto la condizione di fragilità dell’alunno, destinandolo a percorsi individuali di mentoring e orientamento, deve rendere intelligibili le ragioni che, in concreto, impediscono la valutazione di merito in presenza di giudizi positivi nelle singole materie. Una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze compromette ingiustificatamente lo sviluppo personale ed educativo di chi, sul piano dell’apprendimento, sarebbe stato idoneo al passaggio alla classe successiva. Il sopravvenuto riesame che riammetta l’alunno in esercizio di rinnovata attività istruttoria determina la improcedibilità del ricorso per carenza di interesse.
Il Fatto
I genitori esercenti la potestà sul figlio minore impugnavano il verbale di scrutinio finale e il documento di valutazione con cui l’istituto scolastico aveva deliberato di non ammettere l’alunno allo scrutinio finale. La decisione si fondava sul numero di ore di assenza riportate, pari a 272 al netto delle deroghe, rispetto al tetto massimo di 248 ore stabilito dal Collegio dei docenti in base al monte orario personalizzato.
I ricorrenti deducevano la violazione dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 62/2017 e dell’art. 3 della legge n. 241/1990, oltre a eccesso di potere per erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà rispetto alle scelte didattiche e agli obiettivi del PTOF. Evidenziavano che l’alunno aveva sostenuto regolarmente le verifiche, con una media di voti positiva e comunque non inferiore a 5 nelle discipline concorrenti al calcolo finale, ed era stato destinatario di un percorso individuale di mentoring e orientamento.
La Motivazione della Corte
In via cautelare il Collegio aveva accolto l’istanza con ordinanza n. 612/2024 del 16.9.2024, ordinando all’istituto di riesaminare la posizione dell’alunno e di valutarne il livello di apprendimento e i risultati conseguiti ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva. In sede di trattazione di merito le parti depositavano il documento da cui risultava che il Consiglio di Classe, riunitosi il 23 settembre 2024, aveva deliberato di ammettere l’alunno alla classe seconda.
All’udienza pubblica il difensore dei ricorrenti dichiarava la sopravvenuta carenza di interesse, precisando che la riammissione era avvenuta non come mera attività esecutiva del provvedimento cautelare, ma nell’esercizio di una rinnovata attività istruttoria e decisionale. Su questa base il Tribunale dichiara l’improcedibilità del giudizio.
Il Collegio osserva tuttavia, in via di obiter, che ove il ricorso non fosse stato definito in rito avrebbe meritato accoglimento, alla stregua delle motivazioni già espresse in sede cautelare. Al di là del dato formale del numero di ore di assenza, di poco superiore al limite di 248 ore, l’Amministrazione aveva riconosciuto nel corso dell’anno la condizione di fragilità dell’alunno, ma non aveva reso intelligibili le ragioni che in concreto impedivano la valutazione di merito, pur in presenza di giudizi positivi nelle singole materie in entrambi i quadrimestri.
Il Tribunale richiama il principio secondo cui, ove l’alunno riporti numerose assenze senza evidenziare problemi sul piano del profitto, il presupposto della presenza scolastica non va interpretato, in presenza di conclamate cause di giustificazione, con eccessiva severità e con aprioristici rigorismi: una bocciatura motivata solo dal numero delle assenze comprometterebbe ingiustificatamente lo sviluppo personale ed educativo di chi, sul piano dell’apprendimento e dei risultati conseguiti, sarebbe stato idoneo al passaggio alla classe successiva. Il Collegio richiama sul punto le sentenze della sezione n. 1473/2019, n. 899/2018 e n. 1436/2018, oltre alla TAR Marche n. 220/2017. Le spese di lite sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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