Permesso per attesa occupazione escluso se il rapporto non è mai sorto (TAR Lazio n. 1123 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l’interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro regolarmente instaurato. La revoca del nulla osta al lavoro per incapacità reddituale del datore impedisce la costituzione del rapporto e non consente il rilascio del titolo. Nel giudizio sul silenzio il giudice amministrativo non può accertare la fondatezza della pretesa, salvo che l’istanza sia manifestamente infondata e l’atto espresso non potrebbe che essere di rigetto.
Il Fatto
La Prefettura di Latina, con nota del 21 novembre 2024, ha revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato alla ricorrente, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022, per comprovata incapacità reddituale ed economica del datore di lavoro che aveva richiesto l’assunzione.
La ricorrente ha impugnato la revoca e, contestualmente, ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata il 18 novembre 2024, in via alternativa ex art. 18-ter d.lgs. n. 286/1998. Il TAR ha accolto l’istanza cautelare con ordinanza n. 74 del 2025, ordinando un provvedimento esplicito entro trenta giorni. L’amministrazione non ha eseguito l’istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi, vertendo sulla medesima questione giuridica, e li ritiene manifestamente infondati. Il nucleo del ragionamento è la distinzione tra rapporto di lavoro interrotto e rapporto mai costituitosi.
Quanto alla domanda annullatoria, il TAR richiama i principi affermati dalla sezione e dal Cons. Stato, sez. III, n. 3158 del 2025, n. 2403 del 2025 e n. 399 del 2025: l’unica possibilità di rilascio del titolo per attesa occupazione è legata all’interruzione per causa non imputabile al lavoratore di un precedente rapporto correttamente instauratosi. Nel caso concreto il rapporto non è mai sorto, perché il nulla osta è stato revocato prima dell’assunzione. Il motivo è quindi rigettato.
Il rigetto si estende al primo motivo, relativo al silenzio. Il giudice amministrativo, nei giudizi ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., di regola non può andare oltre la declaratoria di illegittimità dell’inerzia e l’ordine di provvedere, essendogli precluso accertare direttamente la fondatezza della pretesa. L’eccezione opera quando l’istanza è manifestamente infondata, perché in tal caso obbligare la p.a. a provvedere risulterebbe del tutto diseconomico, non potendo l’atto espresso che essere di rigetto. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 3234 del 2017, sez. V, n. 273 del 2015 e sez. IV, n. 1468 del 2010.
Il TAR osserva che il rigetto non impedisce alla ricorrente di far valere le proprie ragioni nei confronti del datore di lavoro inadempiente nelle sedi processuali indicate nell’atto introduttivo. Il Collegio revoca quindi la provvisoria ammissione al patrocinio a spese dello Stato e compensa integralmente le spese di giudizio. Il ricorso è rigettato.
Nota della Redazione
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