Silenzio-inadempimento sul riconoscimento del titolo estero di sostegno (TAR Lazio n. 2169 del 05.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, l’art. 5 del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito. Ai fini della sussistenza dell’obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza alcuna pronuncia dell’Amministrazione. Il termine complessivo di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, è di quattro mesi, ove l’Amministrazione richieda le necessarie integrazioni. Spirato tale termine, è integrato il silenzio-inadempimento e il giudice ordina all’Amministrazione di provvedere con provvedimento espresso, nominando sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sull’istanza con cui aveva domandato, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione di docente. L’istanza è stata presentata in data 24 aprile 2025.

Secondo la prospettazione di parte ricorrente, il termine di conclusione del procedimento, desumibile dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16, commi 2 e 6, del d.lgs. n. 206/2007, era pari a 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con atto di mera forma e la causa è passata in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla individuazione dell’autorità competente. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua tale autorità nel soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Il Tribunale afferma quindi il criterio generale in materia: per ritenere la sussistenza del richiesto obbligo di provvedere è necessario e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento dell’Amministrazione.

Nel caso di specie entrambi i presupposti risultano integrati. A fronte della domanda di riconoscimento, l’Amministrazione non risulta essersi ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990, sia di quello specifico fissato dal d.lgs. n. 206/2007. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede con proprio provvedimento nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.

Ne consegue che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto emettere il provvedimento conclusivo approda al massimo a quattro mesi, in caso di richiesta delle eventuali integrazioni. Alla data di proposizione del ricorso tale termine è scaduto, senza che fosse adottato il provvedimento finale espresso, non emergendo dagli atti elementi probatori contrari. Sussiste dunque il silenzio-inadempimento del Ministero resistente.

Accertato l’obbligo di provvedere, il Collegio ordina all’Amministrazione di emanare un provvedimento espresso entro il termine di 120 giorni, decorrente dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, il Tribunale nomina sin d’ora, quale Commissario ad acta, il soggetto preposto alla Direzione generale competente per la materia, con facoltà di delega, per provvedere nell’ulteriore termine di 90 giorni. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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