L’aliunde perceptum va detratto dal risarcimento per illegittimo ritardo nell’assunzione (TAR Calabria n. 1158 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza a una sentenza che ha riconosciuto il diritto del lavoratore al risarcimento del danno per illegittimo ritardo nell’assunzione, la pronuncia di illegittimità del provvedimento non comporta un automatico diritto al risarcimento integrale delle retribuzioni non percepite. Il danno non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione, che presuppone sinallagmaticamente l’espletamento della prestazione lavorativa. Nella liquidazione occorre tenere conto dei vantaggi patrimoniali conseguiti nel periodo considerato, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno, sicché va detratto l’aliunde perceptum. L’amministrazione che contesti la domanda risarcitoria è onerata, anche mediante presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o percipiendum; ove tale prova sia fornita ed emerga per tabulas, la decurtazione operata non è censurabile.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito in via di ottemperanza per l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro che gli aveva riconosciuto il diritto a un risarcimento del danno pari all’importo totale delle retribuzioni che avrebbe percepito in caso di svolgimento dell’incarico di docenza per il periodo indicato, maggiorato degli interessi.
L’amministrazione si è costituita dando atto dell’emissione del decreto dirigenziale di quantificazione delle somme e dell’ordine di pagamento. Nella quantificazione essa ha decurtato quanto il lavoratore aveva diversamente percepito nel medesimo periodo, in cui aveva svolto attività di docente a tempo determinato e di collaboratore a tempo indeterminato. Il ricorrente ha contestato la congruità della somma, sostenendo che il risarcimento liquidato in sentenza corrispondeva al totale delle retribuzioni, senza alcuna decurtazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha circoscritto la controversia: non è contestato il pagamento delle somme, né la corretta quantificazione delle retribuzioni percepite dal ricorrente nel periodo di riferimento. Ciò che si contesta è l’operazione contabile con cui l’amministrazione ha decurtato dalle somme risarcitorie quanto diversamente percepito dal lavoratore.
Il giudice amministrativo ha ritenuto che tale operazione risponda al principio di diritto per cui, in relazione alla domanda di risarcimento del danno per illegittimo ritardo nell’assunzione, la pronuncia di illegittimità non comporta un automatico diritto al risarcimento. Il danno non può identificarsi nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, perché queste presuppongono l’avvenuto espletamento della prestazione lavorativa, trattandosi di emolumento che sinallagmaticamente ne presuppone lo svolgimento.
In sede di liquidazione, dovendosi risarcire il pregiudizio concretamente subito, occorre tenere conto dei vantaggi patrimoniali conseguiti nel periodo considerato, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno. Il datore di lavoro o l’amministrazione che contesti la domanda è onerato, anche mediante presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum. Il Collegio ha richiamato sul punto TAR Catania, Sez. II, n. 1435 del 16.04.2024.
Nel caso concreto la prova dell’aliunde perceptum è stata fornita dalla stessa parte nel procedimento amministrativo di liquidazione ed emerge per tabulas dal provvedimento conclusivo, risultando pacifica tra le parti. L’operato dell’amministrazione non è pertanto censurabile né affetto da vizi. Il Tribunale ha escluso il contrasto con il dictum della sentenza da eseguire, che fa riferimento all’ingiusta perdita della retribuzione di importo superiore rispetto a quella corrisposta.
Il ricorso è stato respinto. Le spese sono state compensate, considerato che l’amministrazione ha adempiuto tardivamente e che il ricorrente ha contestato infondatamente il suo operato.
Nota della Redazione
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