Riparto prelievo giochi e difetto giurisdizione sulle note dei concessionari (TAR Lazio n. 2811 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il riparto interno alla filiera del prelievo straordinario sui giochi, introdotto dall’art. 1, comma 649, legge n. 190/2014 e integrato dall’art. 1, comma 921, legge n. 208/2015, attiene a rapporti di natura privatistica fra concessionario e gestore degli apparecchi. La domanda di annullamento delle note con cui il concessionario addebita pro quota il tributo al gestore è pertanto devoluta al giudice ordinario, non rientrando nello spettro dell’art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Il decreto direttoriale di ricognizione numerica degli apparecchi e di riparto del contributo fra i concessionari non eccede i limiti della norma primaria, che non attribuisce all’Agenzia alcun potere di intervento sul riparto a valle. Le questioni di legittimità costituzionale della disciplina sono manifestamente infondate.

Il Fatto

Una società attiva nell’installazione e nel noleggio di apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, lett. a), Tulps impugna il decreto con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha dato attuazione al prelievo di 500 milioni di euro, ripartendolo fra i concessionari in proporzione agli apparecchi riferibili a ciascuno. Impugna altresì le note con cui i concessionari le hanno ribaltato pro quota il contributo, qualificandola come gestore degli apparecchi.

Dopo una sospensione facoltativa del giudizio in attesa delle pronunce del Consiglio di Stato sul medesimo decreto, la ricorrente riassume il processo e chiede la nomina di un CTU sull’impatto del prelievo sul bilancio. Resiste l’Agenzia; i concessionari non si costituiscono.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata in memoria non notificata e la parziale inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione sulle note dei concessionari.

Sulla richiesta di nuova sospensione, il Tribunale osserva che la sospensione già disposta ex art. 337 cod. proc. civ. era rimessa all’apprezzamento del giudice e che le sentenze del Consiglio di Stato sono ormai intervenute. Il contenzioso risale al 2015 e il principio della ragionevole durata del processo impone di definire la controversia.

Quanto alla CTU, l’istanza è respinta per difetto di rilevanza: manca nel ricorso un motivo che deduca l’insostenibilità del contributo per la tenuta dei conti. La consulenza non può supplire al deficit probatorio della parte.

Nel merito delle note, il Collegio rileva che i rapporti interni alla filiera conservano matrice contrattuale ed estranei al rapporto concessorio. In linea con la propria sentenza n. 6620/2021, dichiara l’inammissibilità in parte qua, spettando la giurisdizione al giudice ordinario, presso cui il giudizio può essere riassunto ex art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Sul decreto direttoriale, le censure sono rigettate. La norma primaria imponeva all’Agenzia la sola ricognizione degli apparecchi e la fissazione delle modalità di versamento, senza differenziare l’incidenza fra Awp e Vlt. Il decreto si è mosso nei limiti della norma primaria.

Le questioni di legittimità costituzionale sono manifestamente infondate. In materia tributaria l’individuazione dei presupposti rientra nella discrezionalità del legislatore. Non si tratta di imposta diretta, ma di imposta indiretta straordinaria che assume a presupposto l’astratta idoneità reddituale dell’apparecchio. Il rapporto numerico fra Awp e Vlt supera quello delle rispettive redditività. Quanto all’art. 41 Cost., la parte non ha assolto all’onus probandi. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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