Rinnovo permesso di soggiorno e condanne ostative: bilanciamento con legami familiari (TAR Calabria n. 310 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di soggiorno ordinario è revocabile o rifiutabile, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, quando vengano meno i requisiti per l’ingresso e il soggiorno, tra cui la mancanza di condanne per reati ostativi. La condanna per maltrattamenti in famiglia integra, in linea di principio, causa idonea a giustificare il diniego o la revoca. L’amministrazione è tenuta a motivare il bilanciamento con gli elementi di radicamento sociale e familiare rilevanti ai sensi dell’art. 8 CEDU. In presenza di condotte abituali e connotate da particolare aggressività è legittimo attribuire prevalenza alle esigenze di sicurezza sociale, essendo meno esigente lo standard valutativo del radicamento quando la vita privata costituisca essa stessa luogo e occasione del crimine. I legami familiari allegati dal richiedente devono essere provati in sede procedimentale e non meramente dedotti.
Il Fatto
Il ricorrente aveva chiesto alla Questura il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo. L’amministrazione ha notificato il rigetto della richiesta rilevando a carico dell’istante una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, oltre alla pendenza di un ulteriore procedimento penale.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, deducendo l’omesso avviso di convocazione, il difetto di istruttoria e di motivazione, nonché l’omessa valutazione dei legami familiari in Italia, con particolare riferimento a un figlio minore e a un fratello incapace. La domanda cautelare è stata rigettata con ordinanza n. 2/2023.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rigettato il ricorso, confermando integralmente le statuizioni rese in sede cautelare. A conforto di tale esito il Collegio richiama la memoria della parte resistente, dalla quale emerge che il ricorrente stia scontando una pena detentiva per maltrattamenti in famiglia.
Il percorso argomentativo muove dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998: il permesso di soggiorno è revocabile quando vengano meno i requisiti per l’ingresso e il soggiorno, tra cui la mancanza di condanne per reati ostativi. La condanna per maltrattamenti integra, in linea di principio, causa idonea a giustificare la revoca, ma l’amministrazione resta tenuta a motivare il bilanciamento con gli elementi di radicamento sociale e familiare ex art. 8 CEDU. In presenza di condotte abituali e particolarmente aggressive è legittimo dare prevalenza alle esigenze di sicurezza sociale: lo standard valutativo del radicamento è meno esigente quando la vita privata costituisce essa stessa luogo e occasione del crimine. Il Collegio richiama, sul punto, T.A.R. Lombardia Milano sez. III, 11 novembre 2025, n. 3665, non appellata.
Passando ai motivi, il primo è disatteso perché risulta in atti l’invio dell’avviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990, notificato ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.. Il secondo è respinto perché la pericolosità sociale non è stata dedotta automaticamente dalla commissione dei reati, ma è emersa dalla valutazione della natura dei procedimenti penali, conclusi negativamente per il ricorrente, della personalità e dell’inserimento sociale.
Il terzo motivo è infine disatteso: i legami familiari sono stati meramente dedotti, senza prova specifica. La documentazione allegata non attesta né la regolare presenza sul territorio del fratello né l’esistenza di un figlio, rispetto alla quale il Collegio ravvisa indizi contrari. Il ricorso è quindi respinto, con conferma del rigetto dell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio per carenza documentale e con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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