AIA illegittima senza VIA valida e istruttoria sulla sorgente (TAR Calabria n. 1125 del 26.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale per l’esercizio di una discarica presuppone la vigenza del provvedimento di VIA del progetto: decorsa l’efficacia temporale senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di valutazione deve essere reiterato. L’attività amministrativa che incide su una risorsa idrica destinata al consumo umano è soggetta al principio di precauzione: l’amministrazione deve tenere conto delle risultanze degli organi tecnici e non può autorizzare l’impianto in presenza di studi che, senza escludere la contaminazione, la ritengano possibile e bisognosa di approfondimenti. È illegittima per difetto di istruttoria l’AIA che non dia conto degli elaborati scientifici acquisiti e non si fondi su indagini idonee ad escludere il rischio di contaminazione della falda che alimenta la sorgente, né su misure atte a evitare i danni temuti. Il Comune nel cui bacino imbrifero ricade la sorgente è legittimato e ha interesse al ricorso in virtù di un collegamento funzionale, e non solo spaziale, con il bene leso.

Il Fatto

Nel territorio di un comune limitrofo insistono una discarica comunale dismessa e una nuova discarica realizzata per conto del Commissario delegato per l’emergenza ambientale. Dopo il sequestro del sito e l’archiviazione del procedimento penale, la Regione ha avviato un intervento di messa in sicurezza e bonifica, affidando alla Città Metropolitana il prosieguo delle attività. Il comune ricorrente, che attinge acqua potabile dalla sorgente Vina, alimentata dal medesimo bacino imbrifero, ha più volte espresso parere negativo sui piani di caratterizzazione e ha impugnato i provvedimenti che ne sono seguiti.

Con il ricorso in esame il comune ha impugnato il decreto dirigenziale regionale con cui è stata rilasciata l’AIA per l’esercizio del primo lotto della discarica, gli atti endoprocedimentali presupposti e la determinazione con cui l’autorità rifiuti ha affidato il servizio di monitoraggio propedeutico ai conferimenti. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito la carenza di legittimazione e di interesse e, nel merito, l’infondatezza delle censure.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La vicinitas rileva non solo sul piano spaziale ma anche funzionale, e il comune ha dimostrato che l’azione amministrativa sull’area delle discariche incide direttamente sul bacino che alimenta l’acquedotto. Sussiste quindi anche l’interesse al ricorso. Il comune ha agito legittimamente quale ente esponenziale della comunità territoriale, senza che la presenza del consorzio acquedottistico ne escluda la legittimazione. Quanto all’asserito abuso del processo per mancata partecipazione alla conferenza di servizi, l’eccezione è infondata: il comune non era stato invitato e le sue ragioni erano già state rappresentate nelle fasi procedimentali precedenti.

Nel merito il ricorso è fondato. Sul primo motivo, il Collegio richiama l’art. 25, comma 5, del d.lgs. n. 152/2006: decorsa l’efficacia temporale della VIA senza realizzazione del progetto, il procedimento deve essere reiterato. La Regione sostiene che il lotto fosse già realizzato e autorizzato con l’ordinanza commissariale del 2013, ma tale provvedimento non è stato prodotto in giudizio. Pochi giorni dopo, i conferimenti furono sospesi per sequestro probatorio e il procedimento penale si concluse con l’archiviazione, accompagnata dalla prescrizione di sanare i vizi del procedimento amministrativo. Manca dunque un valido titolo autorizzatorio reso entro il termine di efficacia della VIA del 2010, tanto che una nota della stessa Città Metropolitana parla ancora di “costruenda discarica”. L’AIA è stata quindi rilasciata in assenza della necessaria preventiva valutazione di impatto ambientale.

Gli ulteriori motivi vengono esaminati congiuntamente, alla luce della sentenza della Sezione distaccata n. 485 del 2023, che aveva già accertato la violazione del principio di precauzione. Il Collegio ritiene che il medesimo vizio si rinvenga nei provvedimenti gravati, carenti sul piano istruttorio: le amministrazioni non hanno effettuato l’integrazione istruttoria ritenuta indispensabile, ossia indagini più approfondite idonee a escludere la contaminazione della sorgente o a predisporre misure atte a evitare i danni temuti. Sintomatica è la circostanza che l’atto autorizzativo non contenga alcun riferimento allo studio del CNR e al parere dell’ISPRA.

Fondata è anche la censura relativa al rilascio dell’AIA prima dell’avvio delle operazioni di bonifica. La tesi delle resistenti, secondo cui l’autorizzazione sarebbe funzionale alla rimozione dei rifiuti abbandonati, resta indimostrata: su otto tipologie di rifiuti solo una è riferita alla bonifica delle aree circostanti, e lo sversamento dei rifiuti da bonifica è previsto come solo eventuale. All’illegittimità dell’AIA consegue la illegittimità derivata della determinazione dell’autorità rifiuti, che ne costituisce presupposto procedimentale. Il ricorso è quindi accolto, con annullamento dei provvedimenti, e le spese sono compensate in ragione della complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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