Revoca del nulla osta al lavoro e ritardo non imputabile al lavoratore (TAR Liguria n. 1125 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca del nulla osta al lavoro subordinato per la mancata trasmissione del contratto di soggiorno nel termine di otto giorni dall’ingresso dello straniero nel territorio nazionale presuppone che il ritardo sia imputabile al lavoratore. L’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998 esclude espressamente la revoca quando il ritardo dipenda da forza maggiore o da cause comunque non imputabili al lavoratore. L’inabilità temporanea del datore di lavoro, che rende impossibile la stipula del contratto in Prefettura, integra una causa non imputabile allo straniero e impedisce la decadenza dal titolo. Il termine di otto giorni, finalizzato alla stipula del contratto dinanzi ai funzionari prefettizi, si computa in giorni lavorativi.
Il Fatto
Il ricorrente, lavoratore extracomunitario, ha ottenuto il nulla osta all’assunzione nell’ambito delle quote di ingresso per il settore dell’assistenza familiare e socio-sanitaria, con ingresso in Italia il 10.8.2024. La Prefettura ha poi revocato il titolo perché il lavoratore si è presentato oltre gli otto giorni lavorativi dall’ingresso previsti dall’art. 22, comma 6, d.lgs. n. 286/1998.
Il lavoratore ha impugnato la revoca davanti al TAR Liguria, deducendo che il ritardo era dovuto a causa a lui non imputabile: il datore di lavoro era incorso in un incidente stradale il 19.8.2024 e, dopo le cure al pronto soccorso, era rimasto a riposo a casa per venti giorni, non potendo presentarsi in Prefettura per la stipula del contratto di soggiorno. In fase cautelare il TAR aveva sospeso l’efficacia della revoca.
La Motivazione della Corte
Il Collegio concentra l’analisi sull’art. 22 del d.lgs. n. 286/1998. Il comma 6 impone al datore di lavoro e al lavoratore straniero di sottoscrivere il contratto di soggiorno entro otto giorni dall’ingresso nel territorio nazionale. Il comma 5-ter dispone che il nulla osta è revocato se il contratto non è trasmesso allo sportello unico nel medesimo termine, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore.
Il TAR qualifica il termine in giorni lavorativi, condividendo sul punto la stessa lettura del provvedimento impugnato. La stipula del contratto richiede la presenza del datore di lavoro e dei funzionari prefettizi, la cui disponibilità è riferita ai soli giorni lavorativi, non emergendo esigenze di urgenza tali da imporre la loro presenza nei giorni festivi. Escludendo le domeniche 11 e 18 agosto 2024, il termine è scaduto il 20.8.2024.
Il giorno precedente alla scadenza il datore di lavoro si è infortunato, riportando un’inabilità temporanea che gli ha impedito di stipulare il contratto in Prefettura. Il Collegio ne trae la conseguenza che la ritardata presentazione dello straniero deriva da una causa a lui non imputabile, poiché in mancanza del datore di lavoro il contratto di soggiorno non era stipulabile.
Il TAR valorizza inoltre la condotta successiva del lavoratore, che si è presentato spontaneamente in Prefettura illustrando le ragioni del ritardo e assolvendo così all’obbligo di cui all’art. 22 del TUI. Il motivo è quindi fondato e il ricorso va accolto, con annullamento del provvedimento di revoca. Le spese sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.
Nota della Redazione
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