Esclusione per PEF ambiguo sul canone concessorio: no al soccorso istruttorio (TAR Piemonte n. 885 del 13.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di appalti pubblici, la stazione appaltante non può attivare il soccorso istruttorio ex art. 101 d.lgs. n. 36/2023 per comporre i margini di ambiguità che affliggono l’offerta economica. Quando il piano economico finanziario non indichi espressamente l’ammontare del canone concessorio e lo confonda, in una voce di costo composita, con ulteriori costi operativi, l’offerta è incerta e non consente di ricostruire la volontà negoziale dell’offerente. L’eventuale chiarimento richiesto finirebbe per modificare il contenuto dell’offerta economica e tecnica, violando la par condicio tra i concorrenti. La previsione della lex specialis che commina l’esclusione per omessa indicazione del canone si estende all’indicazione ambigua o incerta.
Il Fatto
La Provincia del Verbano Cusio Ossola, quale stazione unica appaltante per conto del Comune di Gozzano, indice una gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione, per il decennio 2026-2035, della gestione dell’area comunale denominata “Lido di Gozzano” e del Centro remiero. Il criterio è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 108 d.lgs. n. 36/2023, per un valore stimato di oltre dieci milioni di euro.
Due soli concorrenti superano la valutazione amministrativa e tecnica. All’apertura delle buste economiche, la commissione giudicatrice rileva plurimi profili di incongruenza del piano economico finanziario presentato dalla cooperativa ricorrente, tra cui l’omessa indicazione espressa del canone concessorio e l’erroneo arco temporale di riferimento. La stazione appaltante ne dispone l’esclusione, ritenendo non praticabile il soccorso istruttorio. La ricorrente impugna la determinazione, contestando il merito dei rilievi e l’affermata insanabilità delle incongruenze, e chiede in subordine il risarcimento del danno.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge in via preliminare le eccezioni di inammissibilità. Quanto alla mancata impugnazione della lex specialis, la ricorrente non ha contestato che l’omessa indicazione del canone costituisse causa automatica di esclusione, ma ha rivendicato che la propria documentazione contenesse tale indicazione: il motivo postula quindi la vigenza del disciplinare. Quanto alla domanda di attivazione del soccorso istruttorio, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la regressione del procedimento alla fase istruttoria e la necessità di rivalutare l’offerta.
Sul merito, la questione centrale è se la stazione appaltante potesse attivare il soccorso istruttorio per chiarire il contenuto dell’offerta economica. L’art. 101, commi 1 e 3, d.lgs. n. 36/2023 esclude la sanatoria di omissioni e irregolarità riguardanti la documentazione che compone l’offerta tecnica ed economica, e i chiarimenti richiesti non possono modificarne il contenuto. Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, secondo cui il soccorso procedimentale è ammesso solo per superare ambiguità e ricercare l’effettiva volontà del concorrente, senza carattere integrativo dell’offerta.
Nel caso concreto, l’offerta economica indica un importo che il disciplinare qualifica come canone concessorio annuo. Il piano economico finanziario non contiene menzione espressa di tale canone e lo ricomprende in una voce di costo composita che, secondo la stessa descrizione dell’offerente, include “presumibilmente” canoni di locazione, noleggi stagionali e altri costi. Si crea così un disallineamento tra offerta economica e piano, che lascia ampi margini di ambiguità sull’esatta determinazione del canone offerto.
Non vale obiettare che la voce corrisponda al valore del canone nel modello di gara: il modello è indicativo e non legittima aspettative sull’articolazione dell’offerta. Parimenti irrilevante è la coerenza delle sotto-voci, poiché resta l’eventualità che a esse corrispondano effettivi costi, con conseguente contraddizione rispetto all’esternalizzazione dei servizi. Un chiarimento volto a confermare che l’importo riguardi il solo canone eliderebbe una parte dei costi operativi, modificando l’offerta economica; una conferma dei costi modificherebbe anche l’offerta tecnica. La stazione appaltante non poteva dunque sopperire all’incertezza senza ledere la par condicio.
Accertata l’insanabilità del rilievo sul canone, il Collegio applica il principio dell’atto plurimotivato: l’inattaccabilità di una sola delle ragioni poste a fondamento dell’esclusione sorregge il provvedimento e rende inammissibili le censure sulle restanti ragioni, con perdita di interesse del ricorrente. L’omessa indicazione del canone costituiva causa espressa di esclusione ex art. 17 del disciplinare, estensibile all’indicazione ambigua. Il ricorso è respinto, con condanna della ricorrente alle spese di lite.
Nota della Redazione
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