Interdittiva antimafia e reato spia: no all’automatismo, serve attualità del rischio (TAR Puglia n. 1127 del 30.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il rilievo di una condanna per reato spia ex art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011 non instaura alcun automatismo con l’emissione dell’informativa interdittiva antimafia. Il Prefetto è tenuto a un duplice giudizio: da un lato assume il provvedimento giurisdizionale nel suo valore tipizzato, dall’altro ne apprezza autonomamente il contenuto intrinseco, verificando che gli elementi fattuali siano dotati di individualità, concretezza e attualità. La prognosi di permeabilità mafiosa, articolata in una fase diagnostica e in una fase prognostica, non può fondarsi su presunzioni né su condanne risalenti e già espiate. Le finalità mutualistiche e di reinserimento lavorativo proprie di una cooperativa sociale sono elementi da valutare ai fini del giudizio di rischio.

Il Fatto

Una cooperativa sociale di tipo B, dedita alla produzione di taralli e prodotti da forno e all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, impugnava davanti al TAR Puglia l’informativa interdittiva emessa dal Prefetto nel dicembre 2023. Il provvedimento richiamava la condanna per associazione di tipo mafioso riportata da un componente del consiglio di amministrazione, nominato vice Presidente, e alcune frequentazioni emerse da controlli di polizia.

La ricorrente deduceva l’illegittimità dell’atto per eccesso di potere e violazione dei presupposti normativi. La misura cautelare veniva accolta e poi confermata in appello, con la motivazione che gli elementi posti a base dell’interdittiva ruotavano sui soli precedenti penali risalenti del socio. Il giudizio di merito giungeva alla decisione all’udienza del settembre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un limite processuale: non è ammessa l’eterointegrazione in giudizio della motivazione. La valutazione resta circoscritta ai dati di fatto e alle ragioni giuridiche esplicitate nel provvedimento, tanto più che la stessa Prefettura, negando l’accesso agli atti presupposti, aveva sostenuto che il provvedimento conteneva tutti i riferimenti idonei a difendersi.

Sul piano sostanziale il TAR affronta il nodo dell’art. 84, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 159/2011. Richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 2801 del 22.03.2024 e i precedenti conformi, esclude che la condanna per reato spia produca un automatismo presuntivo. L’Amministrazione deve esercitare la propria discrezionalità, dando conto nel provvedimento delle ragioni della valutazione e verificando che gli elementi, pur tipizzati, non siano assunti acriticamente.

La griglia di valutazione è il canone bifasico: diagnosi dei fatti rilevanti e prognosi di permeabilità criminale, sul modello del giudizio sulle misure di sicurezza richiamato dalle Sezioni Unite n. 111 del 2018. Su questo sfondo il Collegio esamina il caso concreto e rileva che le condanne, già espiate e risalenti al periodo 1987-2000, e le frequentazioni, collocate tra il 2006/2007 e il 2018, difettano di concretezza e attualità.

Un secondo profilo decisivo attiene alla natura della cooperativa. Il TAR rileva l’omessa considerazione delle finalità mutualistiche: lo scopo è l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e proprio tale finalità ha giustificato l’assunzione del socio, su presentazione del cappellano della casa circondariale. La nomina a vice Presidente, priva di responsabilità operative, è stata letta come esito premiale di un percorso di recupero ventennale.

Esclusa la sussistenza di sufficienti elementi di permeabilità mafiosa, il ricorso è accolto per violazione del combinato disposto degli artt. 67, 83, 84 e 91 d.lgs. n. 159/2011 e per difetto di istruttoria e illogicità. Restano assorbite le censure procedimentali e quelle relative alla prevenzione collaborativa ex art. 94-bis. Il provvedimento è annullato con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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