Voto numerico sufficiente e segretario di commissione nei concorsi (C.G.A.R.S. n. 496 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il voto numerico attribuito dalla Commissione di concorso esprime e sintetizza la valutazione tecnico-discrezionale dell’organo, purché i criteri di valutazione siano chiari e precisi e la forbice di punteggio ne consenta un’adeguata graduazione; in tal caso esso contiene in sé idonea motivazione e non richiede ulteriori spiegazioni. Gli obblighi di verbalizzazione contestuale dei punteggi previsti dall’art. 6, comma 4, d.P.R. n. 3/1957 e dall’art. 7, comma 5, d.P.R. n. 487/1994 non riguardano le sole prove formalmente qualificate come orali, ma tutte le prove non scritte, comprese quelle didattiche e pratiche, dovendosi valorizzarne la ratio. È legittima la previsione del bando che impone la nomina di un segretario verbalizzante distinto dai membri della Commissione. L’appello collettivo proposto da partecipanti alla medesima procedura, tutti pregiudicati dalla sentenza di primo grado, è ammissibile.
Il Fatto
Una docente, in servizio presso un Conservatorio di musica, partecipava a una procedura concorsuale per titoli ed esami indetta per il reclutamento a tempo indeterminato di docenti di prima fascia, per un settore artistico disciplinare, con posti distribuiti tra più Conservatori firmatari di apposita convenzione. All’esito delle prove la candidata veniva giudicata non idonea e la graduatoria definitiva veniva approvata con decreto direttoriale.
La candidata impugnava la graduatoria davanti al TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, deducendo plurimi vizi della procedura e formulando istanza cautelare. Il TAR accoglieva il ricorso sotto due profili: l’omessa verbalizzazione contestuale degli esiti delle prove e il difetto di motivazione del giudizio negativo espresso con voto numerico, annullando la graduatoria e disponendo la rinnovazione degli atti per tutti i candidati da parte di una diversa Commissione. Gli altri candidati, pregiudicati dalla rinnovazione, proponevano appello al C.G.A.R.S.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di inammissibilità dell’appello collettivo sollevata dall’appellata. L’eccezione è infondata: tutti i candidati appellanti versano nella medesima posizione, perché tutti risultano indifferentemente pregiudicati dalla sentenza che ha imposto la rinnovazione del concorso, e l’effetto conformativo, discendendo direttamente dai motivi accolti, non è oggetto di autonoma impugnazione.
Sul primo motivo d’appello la Corte conferma il ragionamento del primo giudice, ma ne precisa il fondamento. Gli obblighi di indicazione dei punteggi “al termine di ogni seduta” previsti dalle norme del d.P.R. n. 3/1957 e del d.P.R. n. 487/1994 fanno riferimento alla prova orale, ma con tale locuzione devono intendersi tutte le prove non qualificabili come scritte, perché non svolte su supporto scritto. Rileva la ratio della disposizione: evitare che un differimento temporale del giudizio alteri la genuina acquisizione delle capacità espositive dei candidati. Nel caso concreto la Commissione, con un unico verbale sottoscritto successivamente all’espletamento delle prove, aveva attribuito i voti ex post, anziché al termine di ciascuna giornata: il motivo è quindi respinto.
È invece fondato il secondo motivo. I criteri individuati dalla Commissione, riferiti alle competenze tecniche, esecutive e interpretative, sono sufficientemente chiari e precisi da consentire l’espressione del giudizio mediante il voto numerico, tanto più con l’ampia forbice da 0 a 40 punti. In linea generale il voto numerico è in grado di sintetizzare la valutazione discrezionale della Commissione, contenendo in sé motivazione idonea senza necessità di ulteriori chiarimenti; la Corte richiama sul punto propri precedenti (C.G.A.R.S. n. 972 del 2025, n. 622 del 2025, n. 256 del 2024) e Cons. Stato, Sez. V, n. 409 del 2023. Ne deriva il rigetto della censura sul difetto di motivazione.
Quanto ai motivi assorbiti e riproposti dall’appellata, il Collegio li respinge tutti, salvo uno. Non è provato che i criteri siano stati fissati dopo la conoscenza dei nominativi; la mera circostanza che un candidato sia stato allievo di un commissario non integra di per sé incompatibilità ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. n. 357/1994, che richiama l’art. 51 c.p.c.; il bando non imponeva lo svolgimento delle prove in due giornate diverse; il numero di brani predisposti non viola la par condicio; né risultano argomenti idonei a dimostrare l’illogicità del voto. È invece accolto il motivo sulla mancata nomina del segretario della Commissione, in contrasto con il combinato disposto degli artt. 12, comma 7, e 4, comma 6, del bando. La sentenza è quindi confermata nel resto, con compensazione delle spese del doppio grado per reciproca soccombenza.
Nota della Redazione
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