Legittima la nuova destinazione a verde di area già edificabile (TAR Toscana n. 1127 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia di pianificazione urbanistica il Comune gode di ampia discrezionalità e le scelte di destinazione delle singole aree non richiedono motivazione specifica, oltre quella desumibile dai criteri generali seguiti nell’impostazione dello strumento urbanistico e attinti dal piano strutturale. Tali scelte sono sindacabili in sede giurisdizionale solo per arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero per palese travisamento dei fatti. La regola vale anche per il rigetto delle osservazioni presentate dai privati, che non costituiscono rimedi giuridici ma semplici apporti collaborativi. Un affidamento giuridicamente tutelabile sulla edificabilità di un’area sorge solo a seguito di un piano attuativo approvato e convenzionato, di un permesso di costruire rilasciato o di una sentenza che ne dichiari l’obbligo, non da una proposta dichiarata improcedibile con atto poi annullato.

Il Fatto

Due società ricorrenti, proprietarie di un’area inedificata nel Comune di Massa, avevano impugnato il Regolamento Urbanistico Comunale 2015/2019, limitatamente alle previsioni riguardanti i propri immobili. La precedente pianificazione qualificava l’area come Centro Direzionale e la assoggettava a un piano particolareggiato esecutivo approvato alla fine degli anni Ottanta, mai attuato.

Il nuovo strumento urbanistico aveva conformato i terreni come aree verdi/agricole residuali interne ai tessuti, secondo gli artt. 61 e 62 delle NTA, azzerandone la capacità edificatoria. Le ricorrenti avevano dedotto eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento, violazione dell’art. 67 l.r. Toscana n. 65 del 2014, contrasto con il piano strutturale, difetto di motivazione in ordine alle osservazioni e sviamento di potere, quest’ultimo collegato a una precedente istanza di piano attuativo dichiarata improcedibile con atto annullato in sede giurisdizionale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente le censure di difetto di istruttoria, contrasto con il piano strutturale, irragionevolezza e sviamento. Quanto alla pretesa violazione dell’art. 67 l.r. n. 65 del 2014, la censura è ritenuta infondata: dal quadro conoscitivo del piano strutturale le aree risultavano classificate come agricole, come confermato dalla scheda di valutazione integrata e dalla relazione di sintesi, che descrive l’area come caratterizzata da ampio spazio verde con orti, giardini e coltivazioni in serra.

La Corte esclude il dedotto contrasto con la pianificazione sovraordinata. Dalla relazione di sintesi non discende alcun vincolo al mantenimento della previsione del piano particolareggiato: la riconferma del dimensionamento era espressamente qualificata come sola ipotesi possibile, rimessa al successivo regolamento urbanistico la valutazione dell’effettiva attuabilità o del superamento.

Il Collegio richiama la regola della ampia discrezionalità che connota le scelte urbanistiche, sindacabili nei soli casi di arbitrarietà, irrazionalità o irragionevolezza, ovvero di palese travisamento dei fatti, escludendo in particolare il sindacato sulla disparità di trattamento rispetto alla destinazione degli immobili adiacenti, come affermato dalla giurisprudenza citata (Cons. Stato, sez. IV, n. 4024 del 2009). La scelta appare ragionevole anche in ragione del vincolo di pericolosità idraulica elevata che in parte gravava sulle aree e della linea programmatica comunale che escludeva nuove edificazioni nelle aree a rischio.

Quanto alle osservazioni dei privati, il Tribunale ribadisce che non costituiscono rimedi giuridici e non richiedono motivazione analitica, essendo sufficiente che siano state esaminate e confrontate con gli interessi generali (Cons. Stato, sez. IV, n. 4024 del 2009; TAR Toscana, sez. I, n. 642 del 2014). Le controdeduzioni comunali sono ritenute esaustive.

Infine, la censura di sviamento di potere non coglie nel segno. La decisione del Comune poggia su specifiche ragioni e non si è formato alcun affidamento tutelabile sull’approvazione del piano attuativo: manca una convenzione sottoscritta o un accordo, e la sentenza che aveva annullato l’atto di improcedibilità si era limitata a rilevare un vizio di competenza, senza pronunciarsi sul merito. Il ricorso è dunque respinto, con integrale compensazione delle spese di lite in ragione della complessità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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