Declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di inerzia processuale dopo ordinanza istruttoria (TAR Lombardia n. 3816 del 20.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La domanda cautelare è stata respinta con ordinanza del 9 ottobre 2024. Successivamente, il giudice ha emesso un’ordinanza istruttoria chiedendo alle parti di precisare se permane l’interesse alla decisione nel merito, con l’espresso avvertimento che, in caso di mancato adempimento, il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm. Non avendo la parte ricorrente fornito riscontro né all’ordinanza istruttoria né all’avviso di fissazione dell’udienza camerale, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile, traendo elementi decisivi dal comportamento processuale della parte, che ha manifestato implicitamente ma in modo inequivoco il proprio disinteresse alla decisione della controversia.

Il Fatto

Una studentessa, iscritta alla classe quarta per l’anno scolastico 2023/2024 presso un istituto di istruzione superiore, ha impugnato il provvedimento di mancata ammissione all’anno successivo, dovuta alle insufficienze riportate in tre materie. Nel ricorso, la parte ha lamentato il mancato svolgimento dei corsi di recupero e l’assenza di tempestive comunicazioni alla famiglia circa l’andamento scolastico. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, replicando alle censure e chiedendo la reiezione del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto la domanda cautelare con ordinanza del 9 ottobre 2024. In seguito, con ordinanza istruttoria presidenziale del 20 marzo 2026, ha chiesto alle parti di precisare la permanenza dell’interesse alla decisione, avvertendo che, in caso di mancato adempimento, il ricorso sarebbe stato dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, cod. proc. amm.

Le parti non hanno fornito riscontro. I difensori sono stati informati della fissazione del ricorso alla camera di consiglio del 16 luglio 2026, con avviso di Segreteria del 5 giugno 2026, reiterando l’avvertimento circa la possibile declaratoria di improcedibilità. Anche in questo caso, la parte ricorrente non ha depositato memorie né è comparsa all’udienza.

In tale contesto, il Tribunale ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, richiamando la giurisprudenza secondo cui, quando una parte è compulsata a dichiarare la permanenza dell’interesse ad agire e rimane inerte, il giudice può trarre elementi decisivi dal comportamento processuale, che manifesta implicitamente ma in modo inequivoco il disinteresse alla decisione. Le peculiarità della controversia hanno giustificato la compensazione delle spese di lite.

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Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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