Accesso al fascicolo del dipendente di polizia e difesa penale (TAR Toscana n. 112 del 27.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi deve essere garantito quando la conoscenza degli atti sia necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici, ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990. Il diniego che si limiti a richiamare le categorie di documenti sottratte all’accesso dal decreto ministeriale attuativo, senza valutare in concreto il nesso di strumentalità tra la documentazione richiesta e la situazione giuridica da tutelare, è carente di motivazione. La sottrazione all’accesso dei documenti contenuti nei fascicoli personali e negli stati matricolari del personale di polizia non opera in modo assoluto, ma cede di fronte all’esigenza difensiva, con bilanciamento che può tradursi nell’oscuramento dei dati sensibili non indispensabili. L’art. 391-quater cod. proc. pen. configura una modalità di accesso alternativa a quella della l. n. 241 del 1990 e non richiede, per la proposizione dell’istanza, una procura speciale. Il diniego fondato su motivazione diversa dal precedente integra atto di conferma in senso proprio, non mero atto confermativo, e supera il provvedimento originario.

Il Fatto

La ricorrente, esercente la responsabilità genitoriale su un figlio minore, è parte civile nel processo penale a carico del padre del minore, appartenente alla Polizia di Stato con qualifica di Assistente Capo, imputato per maltrattamenti familiari ai danni del figlio. Nel corso dell’istruttoria dibattimentale il personale di polizia giudiziaria escusso riferiva di non aver svolto accertamenti sul fascicolo personale e sullo stato matricolare dell’imputato, in relazione all’uso dell’arma di ordinanza e all’andamento comportamentale.

La ricorrente presentava quindi al Ministero dell’Interno due istanze di accesso ex l. n. 241 del 1990, la seconda più dettagliata nella motivazione e fondata anche sull’art. 391-quater cod. proc. pen., per produrre la documentazione nel processo penale. Entrambe venivano rigettate dalla Questura di Firenze. Proponeva ricorso per l’annullamento dei due dinieghi. Il Ministero si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie la censura di difetto di motivazione e assorbe gli altri motivi. Il secondo diniego, diversamente motivato rispetto al primo, non è atto meramente confermativo ma atto di conferma in senso proprio, come già precisato dal TAR Toscana, sez. I, 16 febbraio 2023, n. 164: esso supera il primo provvedimento, sicché l’esame si concentra sull’atto più recente.

L’Amministrazione si limita a richiamare l’art. 6 del decreto del Ministero dell’Interno del 25.03.2022, che individua i documenti dei fascicoli personali e degli stati matricolari sottratti all’accesso per ragioni di riservatezza. Il Collegio rileva però che lo stesso decreto richiama l’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990, secondo cui deve comunque essere garantito l’accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per la difesa di interessi giuridici.

Sul punto richiama il TAR Piemonte, sez. I, 23 maggio 2014, n. 932: l’accesso è principio generale, le eccezioni sono tassative e, quando interferiscano con la riservatezza di terzi, il diritto resta garantito se funzionale alla difesa, con accesso consentito nei limiti dello strettamente indispensabile per i dati sensibili o giudiziari. Il diniego, dunque, non può esaurirsi nel richiamo formale alla categoria sottratta.

Quanto alla dedotta assenza di procura speciale per l’accesso ex art. 391-quater cod. proc. pen., il Collegio osserva che tale disposizione prevede una modalità alternativa rispetto alla l. n. 241 del 1990 e non richiede alcuna procura speciale, limitandosi a riferirsi al difensore. In ogni caso l’istanza reca una specifica procura sottoscritta dalla ricorrente e autenticata dal difensore, oltre alla firma della medesima istante.

Alla luce della rilevanza e pertinenza della documentazione, circoscritta nella seconda istanza rispetto all’attività difensiva nel processo penale, il ricorso è accolto: il diniego del 23 agosto 2024 è annullato e l’Amministrazione deve rideterminarsi entro trenta giorni, coinvolgendo il controinteressato ai sensi dell’art. 3 d.P.R. n. 184/2006 e potendo oscurare i dati sensibili non indispensabili. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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