Diniego SCIA edilizia qualificato come ordine inibitorio ex art 23 dPR 380/2001 (TAR Campania n. 1231 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il Comune nega l’istanza di SCIA alternativa al permesso di costruire, riscontrando la carenza dei presupposti legittimanti l’intervento, deve essere qualificato secondo la sua sostanza come ordine motivato di non effettuare i lavori ai sensi dell’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, restando irrilevante la nomen iuris di “diniego” adottata dall’Amministrazione, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma. La qualificazione della SCIA come atto privato del segnalante, affermata dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 15/2011, non esclude il potere-dovere dell’Amministrazione di esercitare le verifiche e di adottare, entro i termini di legge, i provvedimenti inibitori. In materia urbanistico-edilizia l’onere di dimostrare la legittima esistenza del manufatto e la sua realizzazione in epoca antecedente all’introduzione del regime autorizzatorio grava integralmente sul privato e non può ritenersi assolto con allegazioni generiche o con documentazione cartografica non univoca.
Il Fatto
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Comune ha negato l’istanza di SCIA alternativa al permesso di costruire presentata per la demolizione di due corpi di fabbrica esistenti e la ricostruzione di un nuovo manufatto con diversa sagoma e destinazione residenziale, su un fondo sito nel territorio comunale. L’Amministrazione ha fondato il diniego sul rilievo che la documentazione prodotta non consentisse di comprovare la legittimità urbanistico-edilizia dei manufatti preesistenti e, in particolare, l’epoca della loro realizzazione.
Davanti al TAR Campania il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, sostenendo che la SCIA alternativa non si conclude con un provvedimento espresso di diniego, ma con un eventuale ordine motivato di non effettuare i lavori, e ha contestato il difetto di istruttoria e di motivazione, avendo prodotto planimetrie catastali e cartografie risalenti al 1940, al 1943 e al 1972. Ha chiesto anche l’ammissione di mezzi istruttori ai sensi dell’art. 63 c.p.a. Il Comune si è costituito a sostegno della legittimità del proprio operato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto il primo motivo, rilevando che l’art. 23, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 attribuisce espressamente al dirigente o responsabile dell’ufficio comunale il potere di notificare l’ordine motivato di non effettuare l’intervento quando, entro il termine previsto, sia riscontrata l’assenza delle condizioni stabilite dalla normativa urbanistico-edilizia. Nel caso esaminato l’Amministrazione ha esercitato tale potere nei termini di legge, all’esito di un’istruttoria puntuale.
Non assume rilievo dirimente, secondo il Tribunale, la qualificazione formale dell’atto come “diniego”: esso va considerato nella sua sostanza quale provvedimento inibitorio, essendo chiara la funzione perseguita di vietare la prosecuzione dell’attività edilizia in assenza dei requisiti. In materia amministrativa opera il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, per cui non rileva la nomen iuris utilizzata ma il contenuto dispositivo e gli effetti concretamente prodotti dall’atto.
Privo di pregio è stato giudicato il secondo motivo. Il provvedimento risulta coerente con l’art. 19 della legge n. 241/1990 e con l’art. 23 del d.P.R. n. 380/2001, all’esito di un’istruttoria completa e congruamente motivata. Il Collegio ha richiamato il principio consolidato secondo cui grava integralmente sul privato l’onere di dimostrare la legittima esistenza del manufatto e la sua realizzazione in epoca antecedente all’introduzione del regime autorizzatorio, epoca ritenuta discriminatoria ai fini della prova della legittimità urbanistica in assenza di titolo edilizio originario.
Tale onere non può essere assolto con allegazioni generiche né con documentazione cartografica o aerofotogrammetrica non univoca, dovendo consistere in elementi certi, oggettivi e convergenti (Consiglio di Stato n. 1270 del 2026). Il Tribunale ha poi escluso che le risultanze catastali possano valere come prova della conformità urbanistico-edilizia o dell’epoca certa di realizzazione, avendo funzione prevalentemente fiscale e descrittiva, richiamando sul punto TAR Campania, Napoli, n. 1901/2021 e Consiglio di Stato n. 666/2013.
Il Collegio ha infine valorizzato il compendio probatorio su cui si fonda l’istruttoria comunale, coerente e reciprocamente corroborante, dal quale emerge che l’area risultava priva di edificazione fino a epoca sensibilmente successiva. Ne ha tratto il rigetto integrale del ricorso, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.