Concorso PNRR docenti: legittima la graduatoria dei soli vincitori (TAR Lazio n. 1205 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure concorsuali previste dal PNRR per il reclutamento dei docenti, la disciplina dettata dall’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021 non impone la pubblicazione di una graduatoria di merito comprensiva degli idonei non vincitori, essendo prevista la sola graduatoria dei vincitori, con eventuale integrazione in caso di rinunce. La scelta legislativa è ragionevole e coerente con le esigenze di celerità e speditezza che connotano i procedimenti finanziati dal PNRR, nè lede i principi costituzionali di buon andamento e di uguaglianza invocati dal ricorrente. La posizione del candidato idoneo non vincitore costituisce mera aspettativa all’assunzione, non tutelabile in giudizio, restando l’eventuale scorrimento espressione della discrezionalità amministrativa.
Il Fatto
Due docenti impugnano le graduatorie di merito regionali del concorso bandito con decreto ministeriale n. 206 del 26.10.2023, nella parte in cui non prevedono l’inserimento degli idonei non vincitori ai fini dello scorrimento. Contestano il mancato superamento delle prove malgrado il conseguimento di un punteggio idoneo e la mancata inclusione in una graduatoria comprensiva dei candidati idonei. Chiedono l’accertamento del diritto all’inserimento e la condanna dell’amministrazione alla pubblicazione.
In via subordinata prospettano questione di legittimità costituzionale e comunitaria, invocando la direttiva 1999/70/CE e i principi sul precariato. Le amministrazioni resistenti non si costituiscono. La Sezione dispone il mutamento del rito e l’integrazione del contraddittorio con ordinanza n. 15556/2025. Una delle ricorrenti dichiara la sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto della dichiarazione della ricorrente Pica e dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse nei suoi confronti. Nel merito il ricorso è respinto.
L’operato dell’Ufficio scolastico regionale è conforme all’art. 9 del decreto direttoriale n. 2575/2023, a sua volta aderente all’art. 59, comma 10, lett. d), d.l. n. 73/2021, che prevede la formazione e la pubblicazione della sola graduatoria dei vincitori nel limite dei posti messi a concorso. Il Tribunale richiama sul punto Cons. Stato, V, ord. n. 157/2025. La norma consente l’integrazione della graduatoria, nella misura delle rinunce, con i candidati che hanno raggiunto il punteggio minimo.
La previsione è ragionevole: il concorso si colloca tra le procedure del PNRR e risponde all’esigenza di celerità e speditezza, con cadenza annuale del reclutamento. Il Collegio ritiene superati i dubbi di costituzionalità, poiché le modalità derogatorie dell’art. 59 d.l. n. 73/2021 trovano giustificazione nelle esigenze di buon andamento, senza lesione irragionevole di interessi di pari rango, rientrando nelle prerogative statali definire le modalità di reclutamento dei propri impiegati.
Il Tribunale richiama la sentenza n. 15647 del 2 agosto 2024, confermata da Cons. Stato n. 2737 del 1 aprile 2025, secondo cui non viola fonti costituzionali o sovranazionali escludere la pubblicazione di graduatorie comprensive degli idonei in situazioni eccezionali, ravvisabili nelle peculiarità dei procedimenti PNRR. Resta fermo il principio dell’Adunanza Plenaria n. 14 del 28 luglio 2011. I partecipanti possono esercitare il diritto di accesso per verificare punteggio e scorrimenti, oppure l’amministrazione può autonomamente rendere disponibile la graduatoria degli idonei, come già affermato da TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 8358/2025.
Quanto alla doglianza sull’impedimento dello scorrimento, la posizione dell’idoneo è mera aspettativa non tutelabile, per l’ampia discrezionalità dell’amministrazione (Cons. Stato, III, n. 3139/2020). La facoltà di integrazione non è impedita in fatto dalla mancata pubblicazione dell’elenco, nè risulta che l’accesso sia stato negato. Il sistema di reclutamento PNRR è volto proprio a ridurre il precariato. Il ricorso è infondato e le spese sono compensate per la novità della questione.
Nota della Redazione
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