Indennità volo e pronto intervento aereo sono voci fisse nell’assegno ad personam (TAR Calabria n. 112 del 20.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le indennità di aeronavigazione, di volo e di pronto intervento aereo previste dalla legge n. 78/1983, con il relativo emolumento fisso aggiuntivo di polizia di cui al d.P.R. n. 164/2002, costituiscono voci fisse e continuative della retribuzione del dipendente del Corpo forestale dello Stato transitato al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Esse vanno pertanto incluse per intero nella base di calcolo dell’assegno ad personam riassorbibile disciplinato dall’art. 8, comma 1, lett. a), n. 2, legge n. 124/2015 e dall’art. 12, comma 5, d.lgs. n. 177/2016. Non osta la circostanza che l’erogazione sia subordinata a verifiche dell’effettivo svolgimento delle prestazioni, poiché ciò attiene alle modalità di corresponsione e non alla stabilità dell’emolumento. La domanda di accertamento e condanna del diritto alla retribuzione è soggetta alla prescrizione quinquennale e non al termine decadenziale dell’azione di annullamento.
Il Fatto
Il ricorrente, già dipendente del Corpo forestale dello Stato con qualifica di specialista aeronavigante, è transitato dal 1° gennaio 2017 al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, assumendo la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. Le amministrazioni resistenti hanno quantificato l’assegno ad personam escludendo dalla base di calcolo le indennità di volo o aeronavigazione, di pronto intervento aereo e l’emolumento fisso aggiuntivo di polizia, con riduzione del trattamento a partire dalla stipendio di giugno 2017.
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla rideterminazione dell’assegno, con inclusione di tutte le voci fisse e continuative, e la condanna al pagamento delle differenze retributive dal 1° luglio 2017. Le amministrazioni hanno eccepito la decadenza dall’azione per avvenuta conoscenza dell’importo tramite i cedolini e hanno sostenuto la natura accessoria e variabile delle indennità.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità. La controversia rientra nella giurisdizione esclusiva in materia di rapporti di lavoro del personale in regime di diritto pubblico. Poiché si discute di una posizione di diritto, la tutela si esplica mediante azione di accertamento e condanna, soggetta alla prescrizione quinquennale, con esclusione del regime decadenziale. La lesione non deriva da un inquadramento contestato, ma dalla quantificazione di una componente aggiuntiva. Manca inoltre la prova della tardività, non avendo l’amministrazione prodotto l’atto di inquadramento, secondo il principio di Cons. Stato, sez. IV, n. 7612 del 2024.
Nel merito, il Collegio ricostruisce il concetto di voci fisse e continuative. Esso ricomprende gli emolumenti sulla cui abituale percezione il lavoratore ha ragione di confidare, quali fonti di stabile sostentamento (Cass. civ., sez. lav., n. 5955 del 2012). Non è fisso e continuativo il compenso legato a eventi specifici o al raggiungimento di risultati (Cass. civ., sez. un., n. 7154 del 2010), mentre la retribuzione contingente è solo quella occasionale o saltuaria (Cass. civ., sez. lav., n. 24875 del 2005).
Le indennità in esame, estese al Corpo forestale dall’art. 11 d.P.R. n. 395/1995, compensano una particolare professionalità e condizioni operative abituali, legate a competenze stabilmente acquisite. Esse sostituiscono l’indennità di impiego operativo spettante alla generalità del personale militare e concorrono al trattamento pensionistico. La loro corresponsione su base mensile ne conferma il carattere stabile, non revocato dai meccanismi di verifica addotti dall’amministrazione.
Il Tribunale valorizza inoltre il divieto di reformatio in peius del trattamento complessivo, desumibile dall’art. 202 d.P.R. n. 3/1957, volto a non ostacolare la mobilità del personale (Cass. civ., sez. lav., n. 18850 del 2016). Tale tutela è rafforzata quando il transito consegua alla soppressione del Corpo di appartenenza, senza concorso della volontà del dipendente.
Il ricorso è accolto. È accertato il diritto a un assegno ad personam che includa interamente le indennità di volo e di pronto intervento aereo, con l’emolumento fisso aggiuntivo, nella misura precedentemente goduta, con scorporo dei successivi riassorbimenti. Il Ministero dell’Interno è condannato al pagamento delle differenze dal 1° luglio 2017, oltre interessi legali. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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