La Carta Docente negata va eseguita con ottemperanza e commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1130 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 112 cod. proc. amm., accerta l’ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro verificando l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Superato tale termine senza adempimento, la domanda di esecuzione va accolta e l’Amministrazione è condannata a dare piena e completa esecuzione alla sentenza nel termine fissato dal giudice. Per il caso di persistente inottemperanza si nomina sin d’ora il commissario ad acta, con facoltà di delega a dirigente dell’ufficio anche territoriale e con termine per l’esecuzione dalla richiesta dell’interessato. Al commissario può essere affidato il ricorso, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; nessun compenso è dovuto quando l’incarico è conferito a un dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice.
Il Fatto
La ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, aveva dichiarato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per cinque anni scolastici, condannando il Ministero ad erogare la prestazione, oltre interessi e rivalutazione.
La decisione passa in giudicato, come attestato dalla cancelleria. Notificato il titolo esecutivo, l’Amministrazione non esegue: corrisponde solo le spese liquidate ai difensori. Decorre così infruttuosamente il termine di centoventi giorni e la ricorrente chiede al Tribunale la condanna all’esecuzione, con nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia.
La Motivazione della Corte
Il Ministero si costituisce con atto di mera forma. Il Collegio verifica anzitutto i presupposti del giudizio di ottemperanza: la sentenza risulta notificata in data 18 aprile 2025 e passata in giudicato; il ricorso è ritualmente notificato; il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo è decorso senza esito.
Su queste basi il ricorso è fondato e va accolto. L’Amministrazione è condannata a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica alla parte ricorrente, entro centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione, se anteriore. Resta salva l’ipotesi di sopravvenuta ottemperanza, che dagli atti non risulta.
Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, anche a livello territoriale. L’organo ausiliario, su semplice richiesta della parte interessata, compirà ogni atto necessario all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta.
Il Collegio disciplina anche i mezzi dell’esecuzione: in caso di incapienza di fondi, il commissario potrà ricorrere ai capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Poiché le funzioni sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, non si liquida alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in misura contenuta, tenuto conto della non complessità della controversia e della natura seriale del contenzioso, con distrazione in favore del procuratore antistatario e rimborso del contributo unificato ove versato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.