Carta docente, ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro (TAR Toscana n. 146 del 22.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, adito ai sensi dell’art. 114 c.p.a., è competente a conoscere dell’ottemperanza del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, anche in materia di lavoro pubblico. Accertata la persistente inottemperanza dell’Amministrazione, il Tribunale ordina l’esecuzione integrale del titolo e, per il caso di ulteriore inadempienza, nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo nella corresponsione delle somme dovute giustifica la condanna alla penalità di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., commisurata agli interessi legali con decorrenza dalla comunicazione dell’ordine di pagamento fino al saldo.
Il Fatto
Una sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, ha accertato il diritto di due docenti a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1, co. 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero resistente al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi.
Formatosi il giudicato sul titolo, le creditrici hanno convenuto il Ministero davanti al TAR per ottenere l’ottemperanza e la nomina di un commissario in caso di ulteriore inadempienza. Il Ministero si è costituito con memoria di stile. I ricorsi, riuniti per identità del titolo, sono stati trattenuti in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dispone preliminarmente la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 70 c.p.a., per l’identità della sentenza di cui si chiede l’esecuzione. Nel merito, i ricorsi sono dichiarati ammissibili: dagli atti risulta che il titolo è passato in giudicato e che è inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997.
La Corte rileva che non è emersa alcuna prova dell’esecuzione. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto, con dichiarazione dell’obbligo del Ministero di dare esecuzione al giudicato nei limiti dell’interesse delle ricorrenti e nei termini fissati dal titolo civile.
Il Tribunale ordina al Ministero di provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, mettendo a disposizione la carta del docente ed effettuando il pagamento delle annualità omesse, oltre interessi. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio, con facoltà di delega, perché provveda entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Il ritardo maturato giustifica infine la condanna alla penalità di mora, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e fino al saldo, come previsto dall’art. 114, comma 4, lett. e), penultimo periodo, c.p.a., novellato dall’art. 1, comma 781, lett. a), della legge n. 208/2015.
Le spese seguono la soccombenza, sono distratte in favore del difensore antistatario e sono liquidate tenendo conto del carattere seriale della causa. Il Tribunale dispone altresì l’invio della sentenza alla Procura regionale della Toscana della Corte dei conti per quanto di eventuale competenza.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.