Comitato di verifica decide senza relazione prevista: diniego annullato (TAR Lazio n. 1130 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento per il riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio è legittimo solo se l’amministrazione ha previamente redatto la relazione informativa prevista dall’art. 7 d.P.R. n. 461/2001, destinata a riassumere gli elementi conoscitivi sul nesso causale tra patologia e attività di servizio. L’omessa trasmissione di tale relazione integra un difetto d’istruttoria che vizia il parere e il conseguente diniego del beneficio. Il riconoscimento della causa di servizio richiede la prova che l’attività lavorativa costituisca concausa efficiente e determinante della patologia, senza che possano operare presunzioni. Il giudice amministrativo, accertata la carenza istruttoria, annulla il diniego e ordina il riavvio del procedimento sulla domanda originaria.
Il Fatto
Il ricorrente, appartenente al personale militare, aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia gastroduodenale, prima con istanza del 30 settembre 2002 e poi con domanda del 2 marzo 2004 di aggravamento. L’amministrazione negava il beneficio e la relativa equo indennizzo sulla base del parere negativo del Comitato di verifica per le cause di servizio.
Il militare impugnava il diniego davanti al TAR Lazio, deducendo la carenza dell’istruttoria posta a base del parere. Con motivi aggiunti estendeva l’impugnazione al successivo decreto di rigetto, emesso dopo la pronuncia del Comitato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il riparto di competenze delineato dal d.P.R. n. 461/2001, che ha riformato la disciplina previgente. Alla Commissione medica ospedaliera spetta diagnosticare l’infermità, datarne l’insorgenza e classificare l’invalidità permanente, con esclusione di ogni pronuncia sulla causa di servizio. Al Comitato di verifica è attribuita la valutazione sulla dipendenza da causa di servizio, resa vincolante per l’amministrazione.
Richiamando Consiglio di Stato, sez. IV, 4 maggio 2011 n. 2683, il TAR ribadisce che l’amministrazione non ha l’obbligo di motivare il discostamento dal parere della Commissione medica, dovendo solo conformarsi al parere del Comitato, salva la facoltà di richiederne motivatamente uno ulteriore.
Il punto decisivo, tuttavia, è a monte. La difesa erariale non ha depositato la relazione informativa che, ai sensi dell’art. 7 d.P.R. n. 461/2001, avrebbe dovuto riassumere gli elementi utili a valutare il nesso causale. La nota del 21 marzo 2008, con cui si affermava l’avvenuto inoltro della relazione al Comitato, non ha trovato riscontro documentale. Il fascicolo trasmesso conteneva soltanto il rapporto del 2002 e un foglio matricolare non aggiornato. Mancava, in particolare, qualsiasi relazione riferita alla domanda di aggravamento del 2004.
Il Collegio osserva inoltre che gli atti erano stati inviati al Comitato nel 2008, ben sei anni dopo l’istanza originaria, e che il rapporto del 2002 aveva comunque indicato i fattori di servizio potenzialmente rilevanti, senza che il Comitato li avesse considerati. Alla luce di Corte di Cassazione, sez. lav., 26 giugno 2009, n. 15074, il riconoscimento della causa di servizio esige la prova della concausa efficiente e determinante, non sostituibile da presunzioni.
Il Tribunale conclude per la fondatezza del dedotto difetto d’istruttoria: la pratica non è stata adeguatamente istruita. Annulla quindi i provvedimenti impugnati e ordina il riavvio del procedimento sull’istanza originaria, compensando le spese.
Nota della Redazione
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