Oneri convenzionali imposti dal parco agli operatori di telecomunicazioni (TAR Toscana n. 1130 del 08.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Le pubbliche amministrazioni, le Regioni, le Province e i Comuni non possono imporre, per l’impianto di reti o per l’esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge. Il rinvio alla legge contenuto nell’art. 93, comma 1, d.lgs. n. 259/2003 si riferisce alla sola legge statale, non alla legge regionale né alla pianificazione da essa derivata. Il divieto opera anche rispetto a prestazioni patrimoniali che trovino fonte in titoli convenzionali e persegue la finalità di assicurare un trattamento uniforme e non discriminatorio agli operatori sul territorio nazionale. È pertanto illegittima la pretesa dell’ente Parco di subordinare il rilascio del nulla osta al previo pagamento di oneri convenzionali calcolati in percentuale sul costo di costruzione.

Il Fatto

La società ricorrente, operatrice di telecomunicazioni, ha presentato una SCIA per l’adeguamento tecnologico di un impianto preesistente sito in un’area ricadente nel perimetro dell’Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli. Con provvedimento del 30.10.2020, adottato sulla base dell’allegata determinazione n. 579 del 28.10.2020, il Direttore dell’Ente ha comunicato l’esito positivo condizionato, subordinando l’istanza al pagamento di oneri convenzionali pari al 2,5% del costo di costruzione, quantificati in complessivi € 746,78, in applicazione dell’art. 50, comma 2, delle NTA del Secondo Piano di Gestione delle Tenute di Tombolo e Coltano.

La società ha corrisposto l’importo con riserva di ripetizione e ha impugnato gli atti davanti al TAR Toscana, deducendo la violazione della disciplina speciale in materia di comunicazioni elettroniche. L’Ente ha sostenuto che il contributo trovasse fondamento nella legge regionale n. 24 del 1994, come modificata dalla legge regionale n. 30 del 2015, e nella pianificazione ivi prevista.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha circoscritto la controversia alla sola parte in cui l’Ente aveva preteso il previo versamento degli oneri convenzionali ambientali quali condizione del nulla osta. Ha quindi ritenuto fondata e assorbente la censura del secondo motivo, incentrata sulla violazione dell’art. 93 d.lgs. n. 259/2003 nel testo vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati.

Il giudice ha ricostruito l’evoluzione della disciplina. All’art. 93, comma 2, d.lgs. n. 259/2003 — oggi art. 54 del nuovo codice — ha fatto seguito l’interpretazione autentica dell’art. 12, comma 3, d.lgs. n. 33/2016, modificato dall’art. 8-bis d.l. n. 135/2018, convertito dalla legge n. 12/2019, che ha escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto. La modifica è entrata in vigore prima dell’adozione degli atti impugnati.

Il TAR ha richiamato Cons. Stato, sez. VI, n. 3467 del 2020, secondo cui la norma estende la limitazione dei poteri impositivi anche ai canoni riconducibili a titoli convenzionali, comprese le convenzioni accessive ad atti di concessione in uso di beni pubblici. Ha poi ribadito la ratio di tutela della concorrenza e di parità di trattamento, richiamando l’art. 231, comma 3, cod. strada, che sottrae le occupazioni per comunicazioni elettroniche al capo I del titolo II in favore del capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche.

Il Collegio ha confutato la tesi dell’Ente secondo cui il contributo trovava base nella legge regionale. Richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 2335 del 2016 e la sentenza della Corte costituzionale n. 272 del 2010, ha chiarito che il richiamo alla legge contenuto in una norma dello Stato deve intendersi riferito alla sola legge statale, non alla legge regionale. Ha inoltre richiamato Cass. Sez. Un. n. 8503 del 2021 sull’esclusione di oneri geograficamente differenziati.

Il ricorso è stato accolto nei sensi e limiti indicati, con annullamento degli atti nella parte in cui contengono la richiesta di pagamento degli oneri convenzionali. Ne è derivato l’obbligo di rimborso di quanto corrisposto. Le spese sono state poste a carico dell’Ente Parco, liquidate in € 5.000,00, e compensate nei confronti del Comune e della Regione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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