Sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente: improcedibilità del ricorso (TAR Lombardia n. 4130 del 19.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’interesse al ricorso sino alla decisione, sicché la dichiarazione espressa e univoca di non avere più interesse alla definizione di merito del giudizio integra argomento decisivo per la declaratoria di improcedibilità ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La sopravvenuta presentazione di una nuova istanza edilizia, che comporti l’abbandono della soluzione progettuale cui si correlavano i provvedimenti impugnati, non si risolve in un mero fatto interno ma esprime una precisa rimodulazione dell’interesse sostanziale, rendendo l’eventuale pronuncia di annullamento priva di utilità concreta e attuale.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale del 26.01.2024 con cui il Comune lo aveva diffidato dal dare corso alla SCIA alternativa al permesso di costruire presentata il 18.12.2023, disponendone l’archiviazione d’ufficio, nonché l’ordinanza dirigenziale del 14.02.2024 che aveva irrogato la sanzione pecuniaria di euro 516,00 ai sensi dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 per lavori realizzati in assenza di idoneo titolo edilizio. Nel corso del giudizio il provvedimento del 26.01.2024 era stato annullato in autotutela dal Comune con atto del 05.04.2024.
Con dichiarazione depositata il 15.06.2026 il ricorrente rappresentava di aver presentato, in data 08.08.2025, una nuova pratica edilizia con la quale aveva sostanzialmente rinunciato all’esecuzione delle opere che prevedevano l’utilizzo della volumetria derivante dalla demolizione della parte di fabbricato a destinazione commerciale, chiedendo dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse e l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che la sopravvenienza dichiarata dal ricorrente assume rilievo dirimente. L’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. dispone che il giudice dichiara improcedibile il ricorso quando nel corso del giudizio sopravviene il difetto di interesse delle parti alla decisione.
Nel processo amministrativo la parte ricorrente conserva la disponibilità dell’interesse al ricorso sino alla decisione; pertanto la dichiarazione, espressa e univoca, di non avere più interesse alla definizione di merito integra argomento decisivo per la declaratoria di improcedibilità. Il giudice non può disattendere tale dichiarazione sostituendosi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire.
Nel caso di specie, la presentazione della nuova pratica edilizia non si risolveva in un mero fatto interno o in una generica riserva di rivalutazione, ma esprimeva una precisa rimodulazione dell’interesse sostanziale del ricorrente: egli aveva abbandonato la soluzione edilizia imperniata sull’utilizzo della volumetria proveniente dal fabbricato commerciale demolito, cioè proprio il nucleo fattuale e progettuale cui si correlavano i provvedimenti impugnati.
Ne conseguiva che l’eventuale pronuncia di annullamento non avrebbe arrecato più una utilità concreta e attuale, avendo il ricorrente scelto di perseguire un diverso assetto edilizio. Nessun interesse autonomo residuava neppure in ordine all’ordinanza sanzionatoria, rispetto alla quale assumeva valore assorbente la dichiarazione di non voler più coltivare il giudizio. Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione della definizione in rito, del carattere sopravvenuto della causa di improcedibilità e della complessità della vicenda amministrativa.
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Nota della Redazione
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