Prevalenza delle NTA del PUC sul codice civile in materia di distanze (Cons. Stato n. 1130 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le norme di attuazione del piano urbanistico comunale che prescrivono le distanze minime dai confini e quelle tra fabbricati rispondono a esigenze di interesse pubblico e di governo del territorio. Esse non sono derogabili dalle disposizioni del codice civile in materia di prevenzione, che restano confinate ai rapporti privatistici tra proprietari. Ove lo strumento urbanistico subordini il rilascio del permesso di costruire all’approvazione del piano urbanistico attuativo, la mancata approvazione impedisce legittimamente il rilascio del titolo. L’assenza di un termine per l’approvazione del piano non attribuisce al privato il diritto di edificare direttamente: egli può presentare un piano di iniziativa privata e sollecitare l’amministrazione. L’ordine di demolizione è atto vincolato e la sua motivazione è integrata dalla descrizione delle opere e dalla constatazione dell’assenza del titolo abilitativo.

Il Fatto

Gli appellanti, esercenti la responsabilità genitoriale su due minori, impugnavano davanti al TAR Campania l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune nel maggio 2023. L’atto riguardava una recinzione con muro in cemento armato e un manufatto a un piano destinato a locale deposito, realizzati su un lotto senza alcun titolo abilitativo e senza denuncia sismica.

Successivamente gli stessi presentavano due istanze di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, definiti con diniego definitivo nel gennaio 2024, impugnato con motivi aggiunti. Il TAR, dopo aver concesso la tutela cautelare, respingeva ricorso e motivi aggiunti nel merito. Da qui l’appello, articolato in quattro motivi e nella riproposizione delle censure non esaminate in primo grado.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione della zona urbanistica. Gli appellanti sostenevano che il manufatto ricadesse in zona C*3, dove le NTA non impongono distanze dal confine, e che il TAR avesse erroneamente applicato le previsioni della zona C3. La Corte rileva che i lotti rientrano ex art. 36 delle NTA nella zona omogenea C2, che prescrive una distanza minima dai confini di cinque metri e un rapporto con l’altezza. Il tentativo di traslare il manufatto in altra zona è una valutazione di mero fatto priva di riscontro. Anche in zona C3, peraltro, l’art. 37 delle NTA fissa la stessa distanza.

Il profilo civilistico è respinto con nettezza. Il principio della prevenzione, invocato per la prima volta in appello, non si applica alla fattispecie: le NTA stabiliscono le distanze per ragioni di interesse pubblico e le disposizioni del codice civile non possono derogarvi, perché l’interesse sotteso è superiore e prevale sui rapporti privatistici. Il richiamo all’art. 873 cod. civ. conferma comunque la violazione delle distanze.

Quanto alla sanatoria, la Corte osserva che nella zona C2 il rilascio del permesso è subordinato all’approvazione del PUA, nella specie mai intervenuta. L’argomento dell’inerzia comunale non regge: la norma non prevede termini, ma l’assenza di termine non consente al privato di conseguire direttamente il titolo. In caso di ingiustificata inerzia, il privato può presentare un piano di iniziativa privata e sollecitare l’amministrazione, evenienza non avvenuta.

Il motivo sul muro di cinta è dichiarato destituito di fondamento. In zona di espansione urbana il muro modifica lo stato dei luoghi e necessita di titolo edilizio. La Corte valorizza la contraddizione degli appellanti, che negano la necessità del permesso pur avendo presentato due istanze di sanatoria per il completamento dell’immobile.

Infine, sul dedotto difetto di motivazione per omessa notifica del verbale di accertamento, il Collegio ribadisce che l’ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, che non richiede motivazione aggiuntiva oltre l’indicazione dei presupposti e la qualificazione degli abusi. La motivazione è integrata dall’accertata abusività delle opere, secondo l’orientamento costante (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3697 del 2020; Cons. Stato, Sez. VI, n. 7793 del 2019). L’appello è respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *