Ottemperanza al pagamento delle spese di lite e commissario ad acta (TAR Lazio n. 1131 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il creditore di spese di lite liquidate in sentenza passata in giudicato ha diritto all’esecuzione del titolo una volta decorso inutilmente il termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. L’amministrazione che non si costituisce e non prova l’adempimento dell’obbligazione di pagamento è inadempiente. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione entro un termine determinato e nomina sin d’ora il commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, ponendo a carico dell’ente il compenso del commissario e le spese del giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio, sezione di Latina n. 682/2023 del 22.09.2023, nella parte in cui il Comune di Frosinone è stato condannato al pagamento delle spese e competenze di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori di legge.
La sentenza è stata notificata all’amministrazione debitrice a mezzo pec il 18 ottobre 2023, con contestuale invito a provvedere. Decorso il termine dilatorio, la ricorrente ha notificato atto di precetto il 15 maggio 2024. Il titolo, non appellato, è passato in giudicato. Il credito è rimasto insoddisfatto e la ricorrente chiede l’ordine di esecuzione entro un termine definito, con nomina di un commissario ad acta in caso di inottemperanza. Il Comune e la controinteressata non si sono costituiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare un profilo di inammissibilità del ricorso, rilevato d’ufficio in camera di consiglio per la mancanza in atti della prova della notifica. Il difensore ha chiesto termine per il deposito e la causa è stata rinviata. La ricorrente ha depositato la prova della notifica, avvenuta il 15 giugno 2024, stessa data di incardinazione del ricorso presso la sezione staccata. Il profilo è quindi superato.
Nel merito il ricorso è fondato. Il Collegio accerta che la sentenza di cui si domanda l’esecuzione è passata in giudicato e che sono decorsi centoventi giorni dalla notifica del titolo. Risulta così rispettato il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito nella legge 28 febbraio 1997, n. 30.
L’amministrazione comunale, non costituita, non ha provato di avere adempiuto all’obbligazione di pagamento sulla stessa incombente. L’inerzia è quindi accertata e non contestata. Ne deriva l’ordine di dare esecuzione al titolo entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione del provvedimento a cura di parte, con pagamento in favore della ricorrente delle somme individuate nella sentenza in parte qua.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o suo delegato, che provvederà entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione attestante l’inutile decorso del primo termine. Il compenso del commissario è liquidato in euro 1.000,00, salvo conguaglio, con spese a carico dell’amministrazione soccombente. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato; nulla per la controinteressata non costituita.
Nota della Redazione
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