Revoca accoglienza illegittima per rifiuto trasferimento se beneficiario localizzabile (TAR Veneto n. 1579 del 15.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rifiuto di conformarsi a una decisione di trasferimento in altro centro di accoglienza, accompagnato dalla permanenza nel centro originario e dalla costante reperibilità del richiedente, non integra la mancata presentazione presso la struttura individuata né l’abbandono del centro di accoglienza di cui all’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015, né consente di desumere una rinuncia implicita alle misure di accoglienza. Le ipotesi di riduzione o revoca dell’art. 20, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2013/33/UE hanno carattere tassativo e non sono estensibili a situazioni diverse; il rifiuto reiterato del trasferimento può rilevare, se del caso, come grave violazione delle regole del centro ai sensi del paragrafo 4 della medesima disposizione, ma la sanzione deve essere individuale, obiettiva, imparziale, motivata, proporzionata e compatibile con l’assistenza sanitaria e con un tenore di vita dignitoso.
Il Fatto
Le ricorrenti, cittadine ucraine titolari di permesso di soggiorno per protezione temporanea, sono giunte in Italia nel marzo 2022 in conseguenza degli eventi bellici e sono state inserite nel sistema di accoglienza delineato dall’art. 5 del d.P.C.M. 28 marzo 2022. Dal febbraio 2025 erano ospitate in una struttura di accoglienza in provincia di Venezia.
Dopo il diniego opposto al trasferimento in un CAS e poi in un progetto SAI, la Prefettura ha avviato il procedimento di cessazione delle misure e, con decreto del 26 novembre 2025, ha dichiarato la revoca dell’accoglienza richiamando l’art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142 del 2015, con intimazione a lasciare immediatamente l’alloggio. Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina in via prioritaria il motivo che contesta la stessa sussistenza del presupposto normativo della revoca. La fattispecie invocata dall’Amministrazione riproduce, per la parte rilevante, l’art. 20, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE, sicché va interpretata in modo conforme al diritto dell’Unione.
La Corte di giustizia, sentenza 18 dicembre 2025, C-184/24, ha chiarito che tale disposizione concerne il caso in cui il richiedente lasci il luogo di residenza stabilito dall’autorità e si renda non più localizzabile; essa non comprende chi rifiuti il trasferimento continuando a risiedere nel centro originario e restando a disposizione dell’autorità. Le ipotesi di riduzione o revoca sono tassative e non ammettono estensioni analogiche.
Nel caso concreto le ricorrenti non hanno abbandonato il centro, non si sono rese irreperibili e non hanno interrotto i rapporti con l’Amministrazione: hanno contestato il trasferimento, chiesto di permanere nella struttura e presentato osservazioni prima della revoca. La Prefettura ha sempre conosciuto la loro collocazione. Difetta, dunque, il presupposto sostanziale della norma applicata. La formula “mancata presentazione presso la struttura individuata”, isolatamente letta, non può essere impiegata per ricondurre automaticamente il rifiuto del trasferimento alla revoca totale dell’accoglienza.
È fondato anche il motivo sulla sproporzione. L’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. n. 142 del 2015 impone misure individuali, proporzionate, motivate e attente alle condizioni di vulnerabilità; regola confermata dall’art. 20, paragrafo 5, della direttiva 2013/33/UE, come interpretato dalle sentenze 12 novembre 2019, C-233/18, 1° agosto 2022, C-422/21 e dalla stessa C-184/24. La revoca non può privare l’interessato della possibilità di soddisfare bisogni primari, a partire dall’alloggio.
Il provvedimento non dà conto di tale verifica: le osservazioni su condizioni sanitarie, distanza dal luogo di lavoro, precarietà reddituale e rete sociale sono state superate sul presupposto che la collocazione non sia sindacabile dagli ospiti. Lo svolgimento di attività lavorativa non basta, da solo, a dimostrare l’autonomia materiale del nucleo. Il ricorso è accolto e il provvedimento annullato, con ripristino delle misure e salvezza del potere organizzativo dell’Amministrazione, da esercitare in modo motivato e proporzionato.
Nota della Redazione
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