La revoca del contributo agricolo per inadempimento spetta al giudice ordinario (TAR Sardegna n. 1130 del 16.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di finanziamenti pubblici, una volta emesso il provvedimento di concessione del contributo, la fase di verifica e controllo dell’adempimento degli obblighi del beneficiario attiene all’esecuzione del rapporto. Le controversie aventi ad oggetto il ritiro del contributo, fondate non su un vizio di legittimità del provvedimento concessorio o su un contrasto con il pubblico interesse, ma sul successivo inadempimento del beneficiario, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché l’interesse alla conservazione del contributo ha consistenza di diritto soggettivo. Il petitum sostanziale si individua in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, non della sola statuizione richiesta. La clausola del provvedimento che indica la possibilità di ricorrere al giudice amministrativo non incide sul riparto di giurisdizione.

Il Fatto

Il titolare di un’impresa agricola otteneva da ARGEA Sardegna un contributo di € 34.200,00 nell’ambito del Programma nazionale di sostegno nel settore del vino per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, annualità 2022. A seguito di controlli, l’Agenzia adottava la determina n. 4090 del 28.7.2025, disponendo la revoca del sostegno, il recupero delle somme erogate maggiorate del 10% a titolo di sanzione e l’esclusione dal beneficio. Il provvedimento si fondava su due rilievi: la difformità del vigneto realizzato rispetto a quello approvato, con comunicazione della modifica varietale presentata solo il 10.12.2024, e l’assenza di idonea documentazione contabile per l’acquisto delle barbatelle della varietà effettivamente impiantata.

Il beneficiario proponeva ricorso gerarchico, lamentando di non aver potuto presentare la variante per errori tecnici del portale SIAN; il gravame veniva rigettato con determina n. 5957 del 12.11.2025. Il ricorrente impugnava quindi entrambi i provvedimenti davanti al TAR, deducendo violazione delle istruzioni operative del bando, difetto di istruttoria, violazione del principio di leale collaborazione e di proporzionalità, e chiedeva l’accertamento del diritto a percepire integralmente i benefici. ARGEA eccepiva il difetto di giurisdizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie l’eccezione e dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione. Il percorso argomentativo muove da un’interpretazione giurisprudenziale risalente e consolidata, richiamata con Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 19484/2024, Sezioni Unite n. 25213/2020, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 6/2014 e altre decisioni conformi. Una volta emesso il provvedimento concessorio, la verifica dell’adempimento degli obblighi del beneficiario appartiene all’esecuzione del rapporto: le liti sul ritiro del contributo che non investano la legittimità della concessione o il pubblico interesse, ma l’inadempimento successivo, spettano al giudice ordinario.

La questione concreta riguarda proprio la revoca del contributo per asserita inosservanza del bando e delle istruzioni operative, che impongono di comunicare le modifiche del progetto prima della realizzazione dell’intervento tramite il portale SIAN. La causa petendi va quindi individuata nel diritto soggettivo alla conservazione del contributo, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, che nelle memorie si dichiara titolare di un “diritto soggettivo alla contribuzione comunitaria“.

Il ricorrente ha replicato che i motivi investirebbero anche la ritualità e legittimità del procedimento amministrativo, per l’imposizione del solo deposito telematico senza forme alternative in caso di impossibilità assoluta di uso del sistema SIAN. Il Collegio respinge l’argomento richiamando l’orientamento secondo cui il petitum sostanziale si identifica in funzione della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione dedotta, indagando l’effettiva natura della controversia in relazione alle caratteristiche del rapporto e alla consistenza delle situazioni giuridiche soggettive, con richiamo a Cassazione Civile, Sezioni Unite, n. 9716/2024.

Da ciò consegue l’affermazione della giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate, poiché la determina n. 5957 del 12 novembre 2025 indica in calce la possibilità di presentare ricorso giurisdizionale anche al giudice amministrativo, circostanza che il Collegio ritiene comunque irrilevante ai fini del riparto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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