Accesso difensivo ai verbali istruttori e bilanciamento con la riservatezza dei segnalanti (Cons. Stato n. 5735 del 15.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’accesso difensivo di cui all’art. 24, comma 7, l. n. 241 del 1990 è consentito a condizione che l’istante dimostri la necessità o la stretta indispensabilità della conoscenza del documento, in presenza di un nesso di strumentalità tra il diritto di accesso e la situazione giuridica finale da accertare. Il giudizio va condotto ex ante, verificando che la situazione sostanziale sia concretamente e obiettivamente incerta e controversa e che il documento sia collegato in modo diretto e univoco alle ragioni difensive. Non è sufficiente dedurre in astratto la prevalenza del diritto di difesa sulle esigenze di riservatezza dei terzi: occorre circoscrivere e circostanziare in concreto le ragioni di strumentalità e necessità dei dati richiesti. Il bilanciamento operato dall’amministrazione, se coerente e non manifestamente irragionevole, non è censurabile su mere contestazioni generiche.

Il Fatto

Un dirigente in servizio presso la Regione, venuto a conoscenza da un articolo di stampa di una querela presentata nei propri confronti da un’impiegata per presunte molestie, che si dichiarava estraneo, chiedeva di accedere ai documenti relativi all’istruttoria interna avviata dall’amministrazione. La Regione accoglieva solo parzialmente le due istanze d’accesso, oscurando i dati identificativi e personali dei soggetti auditi che avevano presentato opposizione.

Il Difensore civico regionale invitava a riesaminare l’originaria istanza, autorizzando l’accesso ai verbali previo oscuramento. Avverso i provvedimenti di diniego parziale il dirigente proponeva ricorso, respinto dal TAR. Di qui l’appello, incentrato sulla qualificazione della fattispecie come whistleblowing e sul bilanciamento degli interessi.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato esamina congiuntamente i primi due motivi, con cui l’appellante contesta la riconduzione della vicenda alla disciplina del d.lgs. n. 24 del 2023 e, in subordine, l’applicazione dell’art. 12, comma 5, del medesimo decreto in assenza di un procedimento disciplinare.

Il Collegio ritiene di poter prescindere dalla questione, perché l’appello è comunque infondato nel merito. Entrambi i provvedimenti impugnati esprimono una valutazione bilanciata degli interessi coinvolti: l’amministrazione ha concesso l’integrale ostensione dei verbali, ad eccezione dei dati identificativi personali e delle informazioni di carattere particolare. Il riferimento è al regime dell’art. 24 l. n. 241 del 1990.

La Corte richiama i principi dell’Adunanza plenaria (Cons. Stato, Ad. plen., 25 settembre 2020, n. 19, 20 e 21) e la giurisprudenza successiva (Cons. Stato, V, 29 gennaio 2024, n. 887): l’accesso difensivo presuppone la dimostrazione della necessità o stretta indispensabilità del documento, del nesso di strumentalità con la situazione giuridica finale, della concretezza e attualità dell’interesse, nonché della corrispondenza e del collegamento tra situazione e documento.

Nel caso di specie l’appellante si limita a dedurre la prevalenza del diritto di difesa, senza circoscrivere né circostanziare le ragioni di strumentalità dei dati richiesti. Il generico richiamo alla pendenza del procedimento penale e a eventuali azioni a tutela della reputazione non basta a confutare il bilanciamento amministrativo.

Quanto al terzo motivo, concernente l’asserita carenza istruttoria del TAR sull’estensione degli oscuramenti, il motivo è respinto: l’appellante non aveva censurato in primo grado la difformità tra gli oscuramenti operati e i criteri enunciati dall’amministrazione. L’appello è quindi respinto, con integrale compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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