Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e termine di adempimento (TAR Sicilia n. 1131 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato e dichiara l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi integralmente al titolo esecutivo, anche quando questo provenga dal giudice ordinario in materia di lavoro. La condanna al pagamento delle somme dovute va intesa al netto di quanto già versato dopo l’emissione del titolo o dopo la proposizione del ricorso. Il termine per l’adempimento decorre dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza ed è assistito, in caso di inutile decorso, dalla nomina del commissario ad acta. Le spese di precetto non sono dovute quando il creditore abbia scelto strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza.

Il Fatto

La ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 978/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale di Messina, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. Con quella decisione era stato dichiarato il diritto al riconoscimento, ai fini giuridici ed economici, dell’anzianità maturata per i periodi di servizio svolti per oltre 180 giorni dal novembre 1996 al giugno 2013, con condanna dell’amministrazione al pagamento delle conseguenti differenze retributive e accessori.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile. Alla camera di consiglio del 12 marzo 2024 il ricorso è stato posto in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto la ritualità del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. e accerta che la sentenza posta a fondamento del giudizio di ottemperanza risulta tuttora non integralmente eseguita. L’amministrazione non ha contestato il titolo prodotto, né le richieste della ricorrente, né ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento.

Da ciò deriva l’accoglimento del ricorso e la dichiarazione dell’obbligo del Ministero di conformarsi integralmente al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute in base al titolo. Il Collegio precisa che dall’importo vanno detratte le somme già versate dopo l’emissione del titolo o dopo la proposizione del ricorso, evitando così duplicazioni in favore del creditore.

Il giudice amministrativo esclude poi la debenza delle spese di precetto. L’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza di cui all’art. 112 c.p.a. è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore e non può gravare sull’amministrazione resistente.

Quanto alla scansione temporale, il Ministero deve dare esecuzione nel termine di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine viene nominato fin d’ora, quale commissario ad acta, il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Messina, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio, affinché su istanza della parte interessata provveda in via sostitutiva entro un ulteriore termine di novanta giorni.

Sul piano delle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa nota specifica da presentare, ex art. 71 d.P.R. n. 115/2002, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, secondo l’orientamento espresso da Cass. civ., Sez. II, n. 28952 del 2011.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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