L’Anas conserva il potere di autotutela esecutiva sui beni demaniali nonostante la privatizzazione (TAR Sardegna n. 145 del 03.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La natura formalmente privatistica dell’Anas s.p.a., successiva alla doppia privatizzazione intervenuta con il d.lgs. n. 143 del 1994 e con il d.l. n. 138 del 2002, convertito nella l. n. 178 del 2002, non incide sul regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali indisponibili dello Stato ad essa trasferiti, che permane regolato dagli artt. 823 e 829 c.c. Consegue che l’Anas conserva la natura pubblica e la titolarità dei poteri pubblicistici propri dell’ente proprietario delle strade statali, inclusa l’autotutela esecutiva finalizzata al rilascio di immobili occupati senza titolo. L’occupazione abusiva di un bene demaniale, consapevole e protratta, legittima il diniego della sospensione cautelare del provvedimento di sgombero, anche quando la situazione di degrado igienico-sanitario dell’immobile coinvolga minori conviventi.
Il Fatto
Alcuni occupanti, senza alcun titolo, di un immobile di proprietà dell’Anas s.p.a. hanno impugnato dinanzi al TAR Sardegna l’ordinanza con cui la Struttura Territoriale Sardegna della società aveva intimato il rilascio dell’immobile, chiedendo contestualmente la sospensione cautelare degli effetti del provvedimento. I ricorrenti hanno dedotto, tra l’altro, l’insussistenza in capo all’ente resistente del potere di ricorrere a strumenti di tutela propri di un soggetto di diritto pubblico, stante la sua trasformazione in società per azioni. Hanno inoltre rappresentato la propria condizione di disagio abitativo, aggravata dalla mancanza di acqua corrente nell’immobile e dalle critiche situazioni igieniche in cui versavano anche i figli minori conviventi.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha innanzitutto escluso il fondamento della tesi dei ricorrenti sulla pretesa natura esclusivamente privatistica dell’Anas. Richiamando la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (da ultimo Cons. Stato, sez. II, 24 luglio 2020, n. 4723), il collegio ha ricordato che il percorso di privatizzazione dell’originaria azienda di Stato ha inciso soltanto sulla fase gestionale del nuovo soggetto, senza intaccare la natura pubblica dell’organismo né i poteri pubblicistici ad esso spettanti in qualità di ente proprietario delle strade statali. Il trasferimento dei beni, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 138 del 2002, non modifica il regime giuridico previsto dagli artt. 823 e 829 cod. civ., con la conseguenza che le strade e gli altri beni del demanio pubblico e del patrimonio indisponibile dello Stato non entrano nel patrimonio della società, restando assoggettati al regime pubblicistico e quindi ai poteri di autotutela dell’ente proprietario.
Tale ricostruzione, già accolta dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, è stata ritenuta dirimente per affermare la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela esecutiva da parte dell’Anas, che non incontra ostacoli nella formale natura societaria del soggetto.
Nel merito della domanda cautelare, il TAR ha quindi valutato la posizione dei ricorrenti, qualificati come occupanti abusivi ben consapevoli della situazione di illegalità in cui versavano. Il collegio ha altresì considerato che gli stessi avrebbero potuto da tempo attivarsi presso il Comune per ottenere il rilascio di un alloggio, senza attendere la proposizione del ricorso. Sulla base di tali elementi, la situazione di fatto e di diritto è stata ritenuta tale da rendere ormai improcrastinabile lo sgombero dell’immobile, anche a tutela della salute dei minori coinvolti, esposti da tempo a una situazione di degrado e di pericolo sanitario. L’istanza cautelare è stata pertanto respinta.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 823 c.c. – Condizione giuridica del demanio pubblico
- Art. 829 c.c. – Passaggio di beni dal demanio al patrimonio