Divieto di cumulo interessi e rivalutazione nell’indennità di trasferimento d’autorità del militare (TAR Toscana n. 1131 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento in via di autotutela del diritto del dipendente pubblico all’indennità di trasferimento d’autorità determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, restando tuttavia ammissibile e fondata la domanda relativa agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria non corrisposti. Su tale domanda opera il divieto di cumulo tra interessi e rivalutazione stabilito, per i crediti dei dipendenti pubblici, dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, nel senso che le due poste non sono cumulabili. La condanna dell’Amministrazione va pertanto pronunciata con decorrenza dalla maturazione del diritto all’indennità e nei limiti di tale divieto. La soccombenza sostanziale dell’Amministrazione, che abbia riconosciuto il diritto solo dopo la proposizione del ricorso, giustifica la condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, militare, chiedeva l’accertamento del proprio diritto soggettivo a percepire il trattamento economico per trasferimento d’autorità previsto dall’art. 1, comma 1, l. n. 86/2001, oltre interessi legali e rivalutazione. L’istanza era stata respinta con un provvedimento di diniego, a fronte del quale il ricorrente proponeva ricorso, domandando anche la disapplicazione e l’annullamento degli atti presupposti.
Nel corso del giudizio l’Amministrazione depositava un provvedimento dell’11 aprile 2024, adottato in via di autotutela: all’esito di un supplemento istruttorio risultava che, all’atto del trasferimento, il militare era effettivo presso un diverso reparto e che, pertanto, il trasferimento doveva considerarsi “con oneri”. Su questa base l’indennità veniva riconosciuta. Il ricorrente dichiarava allora la parziale cessazione della materia del contendere, insistendo sulla sola domanda di condanna al pagamento di interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende atto del provvedimento di riesame e ne trae la prima conseguenza processuale: il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, nella parte in cui era diretto all’accertamento del diritto all’indennità. La ragione è lineare: l’Amministrazione ha riconosciuto in autotutela quanto il ricorrente rivendicava, e la relativa pretesa è stata integralmente soddisfatta.
Residua la domanda di condanna al pagamento di interessi legali e rivalutazione monetaria, che il Giudice ritiene meritevole di accoglimento. Il percorso argomentativo si fonda sull’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, richiamato a sostegno del divieto di cumulo tra le due poste con riferimento ai crediti dei dipendenti pubblici. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, sez. IV, n. 2114 del 2018, oltre a TAR Umbria n. 206 del 2016, TAR Sicilia, Catania, n. 3237 del 2014 e TAR Lazio n. 11018 del 2016, che a sua volta richiama Cons. Stato, sez. III, n. 3640 del 2013.
La condanna viene quindi pronunciata con decorrenza dalla maturazione del diritto all’indennità di trasferimento e nei limiti del divieto di cumulo, con espresso riferimento alle disposizioni richiamate. Il Giudice non quantifica in dispositivo le poste, rinviandone la determinazione ai criteri indicati in motivazione.
Quanto alle spese, il Collegio rileva che il provvedimento di riesame è stato adottato solo dopo la presentazione del ricorso. Sussistono perciò valide ragioni per la condanna alle spese in favore del ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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