Il calendario delle corse ippiche è atto generale non soggetto a obbligo di motivazione (TAR Lazio n. 14334 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il calendario delle corse ippiche costituisce atto amministrativo generale e, come tale, è sottratto all’obbligo di motivazione ai sensi dell’art. 3, l. n. 241/1990. La definizione del calendario e l’attribuzione delle giornate di corse ai singoli ippodromi sono espressione della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, esercitata sulla base di criteri oggettivi e di una istruttoria adeguatamente documentata. È legittimo l’impiego del metodo AHP (Analytic Hierarchy Process) per la classificazione degli ippodromi quale operazione propedeutica alla programmazione delle corse e alla successiva allocazione delle risorse, purché le scelte siano supportate da ragioni idonee e non connotate da manifesta illogicità o irragionevolezza.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore degli ippodromi di Bologna e Cesena per il trotto, impugnava i decreti direttoriali del MASAF di approvazione del calendario delle corse ippiche per l’anno 2025, deducendo la riduzione delle giornate di corse assegnate all’ippodromo di Bologna e il mancato ripristino di quelle di Cesena. Con atto per motivi aggiunti estendeva l’impugnazione al decreto del 18 aprile 2025, che aveva confermato il precedente calendario. La ricorrente lamentava la contraddittorietà tra gli atti impugnati e il successivo decreto di classificazione degli ippodromi, nonché l’illogicità e l’irragionevolezza del taglio di giornate subito rispetto al posizionamento in classifica dei propri impianti.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, rilevando che la remunerazione delle società di corse si articola in tre voci (corrispettivo corse, riprese televisive e impianti) e che, a partire dal 2020, il metodo di computo delle sovvenzioni è stato disciplinato dal c.d. metodo “Bellanova”, fondato su criteri quali la gestione e il miglioramento degli impianti, l’organizzazione delle corse e la qualità delle riprese televisive. Con il decreto del Sottosegretario del 6 dicembre 2024 è stato introdotto un nuovo sistema di classificazione degli ippodromi basato sul metodo AHP, quale tecnica di supporto alle decisioni multicriterio finalizzata a valorizzare il diverso contributo di ciascun impianto al rilancio del settore.
Il Collegio ha osservato che la classificazione degli ippodromi si pone come attività strumentale e propedeutica sia alla definizione del calendario delle corse sia alla successiva ripartizione delle risorse. Il calendario delle corse, in quanto atto amministrativo generale, non è soggetto all’obbligo motivazionale di cui all’art. 3, l. n. 241/1990; cionondimeno, nel caso di specie, la relazione allegata al decreto impugnato rende evidente che le scelte ministeriali sono supportate da idonee e diffuse ragioni, con indicazione dei criteri seguiti, ivi inclusa la necessità di razionalizzare la distribuzione delle giornate di corsa in rapporto alle risorse disponibili e di evitare sovrapposizioni tra ippodromi limitrofi.
Il Tribunale ha quindi rigettato la censura di eccesso di potere per contraddittorietà e irragionevolezza, rilevando che la valutazione circa la reale capacità operativa di ciascun impianto, valorizzata dall’Amministrazione, rappresenta una legittima espressione di discrezionalità tecnica. Nel confermare il proprio precedente indirizzo (richiamando la sentenza n. 13838/2024 e la successiva n. 1816/2025), il Collegio ha affermato che criteri parametrici fondati su dati certi e riscontrabili, quali quelli considerati dal modello AHP, sono idonei ad assicurare equità nella distribuzione delle risorse, laddove valori ancorati alle singole giornate di corsa rischierebbero di produrre effetti distorsivi e discriminatori tra le diverse società di corse. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto respinti, con compensazione delle spese di lite in ragione della novità delle questioni trattate.
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Nota della Redazione
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