Ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Piemonte n. 1573 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso al giudice amministrativo è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse quando, nelle more del giudizio, l’amministrazione adotti un nuovo provvedimento che espressamente annulli e sostituisca quello impugnato, facendo venir meno l’utilità della decisione per la parte ricorrente. La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione, non contestata e associata dall’amministrazione resistente, integra la causa di improcedibilità e impone la definizione in rito, con compensazione delle spese di lite ove sussistano giusti motivi.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava la determinazione dirigenziale con cui il Comune aveva approvato, con prescrizioni, la procedura di gestione delle terre e rocce da scavo prodotte all’interno di un sito industriale. Il ricorso investiva anche le note tecniche dell’ARPA e della Provincia poste a presupposto dell’atto comunale, oltre agli atti endoprocedimentali.
Nel corso del giudizio, a seguito della notifica del ricorso e di interlocuzioni tecniche con l’amministrazione, il Comune adottava una nuova determinazione che espressamente annullava e sostituiva quella impugnata. La ricorrente depositava quindi memoria dichiarando il venir meno dell’interesse alla decisione e chiedendo la definizione in rito con spese compensate; il Comune si associava a tale richiesta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha rilevato che, nelle more del giudizio, l’amministrazione ha adottato una nuova determinazione dirigenziale con cui ha approvato una procedura di gestione delle terre e rocce da scavo che espressamente annulla e sostituisce l’atto impugnato. È venuta così meno l’utilità della pronuncia per la parte ricorrente.
La censura investiva atti la cui efficacia è stata superata dal sopraggiunto provvedimento sostitutivo. La parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, chiedendone la definizione in rito, e l’amministrazione resistente si è associata a tale richiesta. Entrambe le parti hanno ribadito le rispettive posizioni con le note di passaggio in decisione.
Su queste premesse il Collegio ha dichiarato il ricorso e i relativi motivi improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla richiesta della ricorrente. La decisione si fonda sugli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm., che consentono la definizione del giudizio in rito nei casi di sopravvenuta carenza di interesse.
Quanto alle spese, il Tribunale ha valutato la sussistenza di giusti motivi per disporne la compensazione, avuto riguardo all’esito in rito della controversia e alla concorde richiesta delle parti. La sentenza è stata così pronunciata, dichiarando l’improcedibilità del ricorso e ordinandone l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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