Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e nomina del commissario ad (TAR Sardegna n. 1131 del 11.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito, integra il presupposto per l’accoglimento della domanda e per la condanna dell’Amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia del giudice ordinario. Il giudice amministrativo, accertata la mancata ottemperanza, fissa un termine per l’adempimento e nomina sin d’ora, per il caso di persistente inadempimento, il commissario ad acta quale organo ausiliario, con facoltà di delega e con l’indicazione degli strumenti di pagamento in conto sospeso ove le disponibilità di bilancio siano insufficienti. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.

Il Fatto

Il ricorrente ha agito davanti al TAR Sardegna per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di euro 500,00 tramite Carta Elettronica del Docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024 e aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’accredito complessivo di euro 2.000,00, oltre interessi e rivalutazione.

Il titolo era stato notificato all’Amministrazione il 29 novembre 2024 ed era passato in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 13 ottobre 2025. A fronte della notifica nessun adempimento era seguito, salvo il pagamento delle spese legali liquidate ai difensori. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna all’esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito, richiamando l’art. 114 cod. proc. amm. e accertando che la sentenza n. 260/2024 era stata notificata presso la sede reale dell’Amministrazione il 29 novembre 2024 e che era divenuta definitiva per mancata impugnazione, con attestazione rilasciata dal Tribunale di Tempio Pausania il 13 ottobre 2025.

Ha poi rilevato che il ricorso era stato ritualmente notificato in data 29 ottobre 2025 e che era inutilmente decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, secondo quanto disposto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito. Tale disposizione impedisce al creditore di procedere a esecuzione forzata o a notifica di precetto prima della scadenza del termine, ma una volta decorso questo, l’inerzia dell’Amministrazione legittima il rimedio dell’ottemperanza.

La domanda è stata quindi accolta e il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione o dalla notificazione, se anteriore.

Per il caso di persistente inottemperanza il Tribunale ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente anche a livello territoriale. Al commissario è stato assegnato il termine di novanta giorni dalla richiesta della parte, con possibilità di ricorrere, in caso di incapienza dei fondi, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico interno all’Amministrazione debitrice, ha escluso la liquidazione di alcun compenso.

Le spese sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, ma liquidate in misura ridotta a complessivi euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Il Collegio ha motivato la riduzione con la natura estremamente seriale del contenzioso e con la circostanza che alla camera di consiglio il difensore aveva discusso sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile, con attività difensiva connotata da elevato grado di ripetitività e sostanziale standardizzazione. Le spese sono state distratte in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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