Diniego agriturismo e sopravvenienza annullamento: sospensione per riesame (TAR Puglia n. 104 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza cautelare ex art. 55 cod. proc. amm. può essere accolta ai fini del riesame quando, nelle more del giudizio, sopravvenga una sentenza che abbia annullato il provvedimento presupposto su cui si fonda il diniego impugnato. In tal caso, la sopravvenienza giurisprudenziale determina il venir meno del presupposto motivazionale dell’atto gravato e impone all’Amministrazione di rivalutare la vicenda. L’accoglimento dell’istanza cautelare è altresì condizionato alla allegazione di un danno grave ed irreparabile derivante dall’esecuzione del provvedimento.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale operante nel settore agrituristico chiedeva al Comune di Brindisi l’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici. L’Amministrazione, con provvedimento dell’8.07.2025, concludeva negativamente il procedimento, richiamando il parere non favorevole del Settore Pianificazione e Gestione del Territorio. Tale parere motivava il diniego sostenendo che il fabbricato presente all’interno dell’azienda agricola fosse privo di titolo edilizio, essendo stato oggetto di interventi realizzati senza la necessaria autorizzazione paesaggistica.
Nel frattempo, con sentenza n. 1605 del 22.12.2025, il medesimo TAR adìto, in diversa composizione, aveva accolto il ricorso proposto dallo stesso soggetto avverso il diniego di permesso di costruire per la ristrutturazione del medesimo fabbricato rurale e avverso l’archiviazione del relativo procedimento. Il ricorrente, dedotta la sopravvenienza, chiedeva la sospensione dei provvedimenti di diniego all’iscrizione agrituristica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente rilevato che il diniego oggetto del giudizio si fondava esclusivamente sul parere negativo del Settore Pianificazione, il quale assumeva l’assenza del titolo edilizio e il difetto di autorizzazione paesaggistica per il fabbricato aziendale. La motivazione dell’atto impugnato risultava, pertanto, ancorata ad un presupposto fattuale e giuridico già oggetto di contestazione in altro giudizio.
La sentenza n. 1605 del 2025, intervenuta nelle more, aveva annullato sia il provvedimento di archiviazione del procedimento relativo alla ristrutturazione del medesimo fabbricato sia il successivo diniego di permesso di costruire. Tale pronuncia incide direttamente sul fondamento del parere negativo che aveva determinato il diniego di iscrizione all’elenco agrituristico, privando il provvedimento impugnato del suo presupposto qualificante.
Alla luce di tale sopravvenienza, il Collegio ha ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, desumibile dalla riconosciuta illegittimità dei provvedimenti presupposti. Quanto al periculum in mora, il Tribunale ha valorizzato il danno grave ed irreparabile allegato dal ricorrente, connesso alla mancata iscrizione all’elenco degli operatori agrituristici e alla conseguente paralisi dell’attività di impresa.
Pertanto, l’istanza cautelare è stata accolta ai fini dell’immediato riesame da parte dell’Amministrazione resistente, con sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, salvi i successivi provvedimenti del Comune. La tutela anticipatoria è stata così funzionalizzata alla rinnovazione della valutazione amministrativa alla luce del nuovo quadro giurisprudenziale, con fissazione dell’udienza pubblica di merito alla seconda udienza del mese di gennaio 2027 e compensazione delle spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.