Ottemperanza al giudicato sul riconoscimento integrale del servizio a tempo determinato (TAR Sicilia n. 1133 del 22.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il ricorrente che agisce per l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato deve dimostrare il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione in forma esecutiva e il superamento del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Accertato l’inadempimento dell’amministrazione, che non contesti il titolo né le pretese del ricorrente e non alleghi alcuna valida giustificazione, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato. La condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme dovute va disposta al netto di quanto già versato dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Le spese di precetto non sono dovute, poiché il ricorso a strumenti esecutivi diversi dall’ottemperanza è imputabile alla libera scelta del creditore.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza n. 1739 del 2020 del Tribunale di Catania, sezione lavoro, notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. Con quel titolo il giudice del lavoro, previa disapplicazione dell’art. 569 del d.lgs. n. 297/1994 e dell’art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, aveva dichiarato il diritto del lavoratore alla ricostruzione di carriera mediante il riconoscimento integrale del servizio prestato con contratti a tempo determinato, con regolarizzazione contributiva e previdenziale e percezione degli incrementi stipendiali previsti dal CCNL applicato.

Il titolo aveva altresì condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca alla rettifica della ricostruzione di carriera e al pagamento delle differenze retributive non prescritte, oltre interessi legali. Non essendo stata data integrale esecuzione, il lavoratore ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, invocando precedenti conformi in materia di parametri fissati dalla contrattazione collettiva. L’amministrazione si è costituita con memoria di stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la ritualità del ricorso, riscontrando il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione del titolo esecutivo e il superamento del termine di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. Ha poi accertato che la sentenza per cui è causa risulta tuttora non integralmente ottemperata dal Ministero resistente.

Il dato decisivo è processuale e probatorio insieme. L’amministrazione non ha contestato il titolo prodotto, né le richieste del ricorrente, né ha dedotto alcuna valida giustificazione del proprio inadempimento. Tale condotta processuale ha reso fondato il ricorso e ha consentito al giudice di dichiarare l’obbligo di conformarsi integralmente al giudicato.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere al pagamento delle somme dovute in base al titolo, con l’espressa detrazione delle somme già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del ricorso. Il termine assegnato è di novanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione a cura di parte, se anteriore.

Il Collegio ha escluso la rifusione delle spese di precetto. L’art. 112 c.p.a. delinea l’ottemperanza come rimedio tipico, e il ricorso a strumenti esecutivi diversi è imputabile soltanto alla libera scelta del creditore, con conseguente irripetibilità di tali costi.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato fin d’ora commissario ad acta il Direttore pro tempore della Ragioneria territoriale dello Stato di Catania, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso Ufficio territoriale fornito della necessaria professionalità. Il commissario provvederà in via sostitutiva a tutti gli adempimenti esecutivi entro un ulteriore termine di novanta giorni, su istanza della parte interessata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario. Il compenso del commissario sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione della nota specifica, quantificata in base alla somma effettivamente pagata al ricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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