Occupazione suolo pubblico su strada pedonale e corridoio di 1,20 metri (TAR Sardegna n. 1132 del 21.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’autorizzazione all’occupazione del suolo pubblico con tavoli e sedie disposta su una strada locale priva di marciapiedi non ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 20, comma 1, cod. strada, che riguarda esclusivamente l’occupazione della carreggiata: la norma presuppone l’accertata transitabilità veicolare della strada, da escludersi quando le caratteristiche strutturali della sede rendono poco agevole e pericoloso il transito dei veicoli e impediscono la contemporanea circolazione di pedoni e mezzi. La previsione del comma 3 del medesimo articolo non è invocabile, perché concerne i soli marciapiedi. L’assenza di una zona libera di due metri non integra dunque alcun vizio, essendo legittima la prescrizione di un corridoio pedonale di 1,20 metri. La pregressa tolleranza di un’occupazione abusiva non dimostra lo sviamento del potere, trattandosi di fattispecie distinte. Il soggetto intervenuto nel procedimento che abbia ottenuto l’accesso agli atti non può lamentare la mancata comunicazione degli sviluppi procedimentali, non essendo configurabile un obbligo in tal senso.

Il Fatto

Il Comune di La Maddalena, con provvedimento unico rinnovabile di anno in anno, autorizzava una società esercente attività di ristorazione ad occupare oltre 33 metri quadrati di suolo pubblico in via Tommaso Zonza per il posizionamento di tavoli, sedie ed elementi di facile rimozione. L’atto prescriveva di lasciare libero, sul lato esterno all’area concessa, un corridoio pedonale non inferiore a 1,20 metri, a garanzia del transito dei pedoni, delle persone con limitata o impedita capacità motoria e degli operatori addetti al soccorso.

Un proprietario di due immobili vicini impugnava il provvedimento e gli atti presupposti, tra cui il regolamento comunale del commercio, deducendo la violazione della disciplina del codice della strada, l’eccesso di potere per sviamento e i vizi del procedimento. Il Comune e la controinteressata eccepivano la tardività e la parziale inammissibilità del ricorso e ne chiedevano il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e applica il principio della ragione più liquida, richiamando Consiglio di Stato, Sezione Quinta, n. 4279/2022: la radicale infondatezza nel merito esime dall’esame delle eccezioni in rito.

Sul primo motivo, il ricorrente sosteneva l’applicabilità dell’art. 20, comma 1, cod. strada, che nelle zone di rilevanza storico-ambientale consente l’occupazione della carreggiata a condizione che non determini intralcio alla circolazione o pregiudizio della sicurezza, e in via subordinata del comma 3, che impone una zona libera di almeno due metri. Il Tribunale osserva che la circostanza che via Zonza sia strada locale priva di marciapiedi in zona storico-ambientale non basta: occorre accertare la transitabilità veicolare, perché la norma riguarda la sola carreggiata, definita dall’art. 3, comma 1, punto 7), cod. strada come la parte destinata allo scorrimento dei veicoli.

Dalla relazione della Polizia locale disposta in via istruttoria emerge che la via è pedonale, con edifici aggettanti sulla sede, gradini, rampe e un ballatoio che alterano la sezione e creano pericolo non segnalato, e con un raggio di curvatura stretto per i veicoli di dimensioni standard e per i mezzi di soccorso. La relazione tecnica del ricorrente, pur attestando l’astratta possibilità di transito di piccoli furgoni, è smentita dalla stessa fotografia in atti: i tratti angusti impediscono la contemporanea circolazione di pedoni e veicoli. Il Collegio conclude che non è identificabile a livello strutturale una carreggiata. Lo conferma il tenore del provvedimento, che prescrive il corridoio per il transito dei pedoni e degli operatori di soccorso, non dei veicoli, e la deliberazione di giunta n. 52 del 25 maggio 2009 istitutiva della zona a traffico limitato e delle aree pedonali.

Quanto al comma 3, la doglianza è superata dalla constatazione che la norma riguarda esclusivamente l’occupazione dei marciapiedi, assenti in via Zonza. Il secondo motivo cade perché la stessa deliberazione n. 52/2009 esclude che il contrassegno Z.T.L. consenta l’accesso alle aree pedonali. Il terzo motivo non è accolto: la tolleranza di una pregressa occupazione abusiva, peraltro oggetto di separato giudizio definito con sentenza n. 84/2023, non integra lo sviamento, poiché il titolo impugnato non può ritenersi viziato per fatti anteriori soggetti a diverso regime. Infine, sull’art. 9, legge n. 241/1990, il diritto di accesso era stato soddisfatto e nessuna norma impone di comunicare gli sviluppi del procedimento agli intervenuti, gravando su costoro l’onere di presentare memorie. Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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