Annullamento derivato del permesso di costruire fondato su sanatoria annullata (TAR Piemonte n. 144 del 28.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il permesso di costruire che si innesta, in modo inscindibile, su un manufatto assentito con un precedente titolo in sanatoria è affetto da illegittimità derivata quando quel titolo presupposto sia stato annullato in via definitiva. Il rapporto tra i due provvedimenti non si esaurisce in una successione cronologica, ma integra una vera presupposizione: l’esistenza e la validità della sanatoria costituiscono condizione imprescindibile del titolo successivo. La mera rimozione materiale delle opere illegittimamente sanate non fa venir meno l’interesse del confinante all’annullamento, ove il titolo non sia stato rimosso in autotutela e residui la possibilità che le porzioni non eliminate fungano da base per ulteriori iniziative edilizie.
Il Fatto
Un privato, proprietario di un fondo confinante, impugna il permesso di costruire rilasciato dal Comune per lavori di ristrutturazione edilizia con ampliamento, insieme ai connessi assensi paesaggistici. Il titolo si colloca al termine di una lunga serie di precedenti provvedimenti: un originario permesso di costruire, un permesso in sanatoria per numerose difformità edilizie e, infine, il titolo qui gravato.
Il ricorrente aveva già impugnato la sanatoria nel giudizio presupposto, definito con l’annullamento di quel titolo, confermato in appello. In questa sede deduce l’invalidità derivata del nuovo permesso, chiedendone l’annullamento, e propone motivi aggiunti con plurime censure sui parametri edilizi e dimensionali, oltre a un’istanza ostensiva ex art. 116 c.p.a.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo ravvisando la fondatezza assorbente della censura di illegittimità derivata. Tra il permesso in sanatoria e il titolo successivo sussiste uno stretto collegamento nel contenuto e negli effetti, che non si riduce alla successione cronologica: la validità del titolo presupposto costituisce il fondamento imprescindibile del permesso edilizio applicativo.
Poiché la sanatoria è stata annullata in via definitiva — per l’incompletezza dell’intervento sanato, che non consentiva di verificarne la doppia conformità — e le opere assentite con il titolo gravato si innestano su quel manufatto in modo inscindibile, l’illegittimità del presupposto travolge interamente il provvedimento successivo. Il titolo risulta sospeso negli effetti ma mai rimosso in autotutela, sicché permane l’interesse del ricorrente all’annullamento integrale.
Non convincono le eccezioni di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. La rimozione materiale delle porzioni illegittimamente sanate, in pretesa ottemperanza alle pronunce e all’ordinanza di ripristino, non esclude che parte dell’intervento autorizzato, ove non espressamente rimossa dall’ordinamento, possa fungere da base per ulteriori iniziative edilizie.
In via preliminare, il Tribunale prende atto della richiesta di cessazione della materia del contendere sull’istanza ostensiva, dichiarandola, e dell’improcedibilità della domanda di accertamento della decadenza dell’originario titolo edilizio, attesa la sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dal ricorrente. Respinta, sul punto, l’eccezione di inammissibilità del controinteressato, la decadenza risulta confermata dalla pronuncia d’appello e coperta dal giudicato.
Nota della Redazione
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