Legittimo il diniego di occupazione suolo per morosità TOSAP accertata (TAR Lazio n. 1132 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico motivato dalla situazione di irregolarità fiscale del richiedente, prevista come condizione ostativa dal regolamento comunale, è legittimo quando si fonda su un avviso di accertamento per tributi locali divenuto inoppugnabile per decorso del termine di impugnazione. Le censure che investono la validità, la nullità o la notificazione dell’atto impositivo presupposto esulano dalla giurisdizione amministrativa e rientrano in quella del giudice tributario, ai sensi degli artt. 2 e 19, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 546 del 1992. L’amministrazione non ha obbligo di allegare l’atto richiamato per relationem, dovendo solo indicarlo e renderlo disponibile su richiesta dell’interessato. Il provvedimento di diniego a natura vincolata, preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, non viola le garanzie partecipative se la motivazione resta ancorata alle ragioni ostative già ostese.
Il Fatto
Il titolare di un’impresa individuale di somministrazione di alimenti e bevande chiedeva al Comune di Latina l’autorizzazione a installare un gazebo nell’area antistante il proprio locale. Con preavviso ex art. 10-bis l. n. 241 del 1990, l’amministrazione comunicava motivi ostativi all’accoglimento, costituiti dalla non regolarità fiscale per mancato pagamento di tributi e canoni, come previsto dall’art. 15 del regolamento civico approvato con deliberazione consiliare.
Il presupposto era un avviso di accertamento TOSAP emesso a carico dell’impresa. Dopo la memoria partecipativa dell’interessato, il Comune confermava le ragioni ostative e adottava il diniego. L’impresa impugnava l’atto davanti al TAR, contestando la mancata ostensione degli atti presupposti, la genericità della motivazione e la validità dell’avviso di accertamento. Il Comune si costituiva e depositava una nota interna richiamata nel provvedimento, con la quale si dava atto della morosità e dell’inoppugnabilità dell’atto impositivo. Seguivano motivi aggiunti avverso tale nota.
La Motivazione della Corte
Il collegio ha anzitutto dichiarato inammissibile la memoria di replica depositata dall’impresa, poiché il Comune non aveva depositato nuovi scritti ai quali replicare. Richiamando Cons. Stato, sez. IV, n. 3075 del 2025 e altri precedenti, il TAR ha ribadito che la replica ex art. 73 cod. proc. amm. serve solo a contrastare le difese avversarie contenute nella memoria conclusionale.
Nel merito, il diniego si fondava sull’art. 15 del regolamento civico, che subordina il rilascio del titolo abilitativo alla preventiva verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali. All’esito dell’istruttoria, il Comune aveva accertato l’esistenza di un avviso di accertamento per tributi locali non assolto, ormai inoppugnabile per decorso del termine. Le censure con cui l’impresa illustrava nullità, illegittimità o vizi di notificazione dell’avviso sono state dichiarate inammissibili, perché la cognizione su tali questioni spetta al giudice tributario.
Quanto alla mancata ostensione degli atti presupposti, il TAR ha richiamato l’art. 3, comma 3, l. n. 241 del 1990: se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato, questo va indicato e reso disponibile su richiesta dell’interessato, senza obbligo di allegazione. L’avviso era comunque nella disponibilità dell’impresa, che ne aveva avuto conoscenza dall’accesso agli atti.
Sui motivi aggiunti, i giudici li hanno ritenuti ammissibili, ma infondati. Il richiamo della nota interna nel provvedimento finale era legittimo, servendo a replicare alle osservazioni partecipative. Il diniego, di natura vincolata, era sorretto da motivazione chiara e da una situazione di morosità ben nota all’impresa. Il ricorso è stato quindi in parte inammissibile e in parte infondato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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