Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta in caso di (TAR Sardegna n. 1135 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ottemperanza al giudicato, il giudice amministrativo accerta l’inerzia dell’amministrazione al decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, e condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza. La nomina del commissario ad acta costituisce strumento di attuazione del giudicato per il caso di persistente inottemperanza. Il commissario può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, ai capitoli di bilancio destinati ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si liquida alcun compenso.
Il Fatto
La ricorrente agisce dinanzi al TAR Sardegna, ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere in suo favore la somma di euro 2.500,00 mediante accredito sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
La sentenza è stata notificata al Ministero il 28 gennaio 2025 ed è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria del 16 ottobre 2025. Alla notifica non ha fatto seguito alcun adempimento e il termine dilatorio di centoventi giorni è decorso infruttuosamente. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica gli elementi costitutivi della domanda di ottemperanza: la notifica del titolo esecutivo, il passaggio in giudicato della sentenza e la rituale notificazione del ricorso, avvenuta il 31 ottobre 2025. Da tali risultanze deriva l’inutile decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, come convertito.
Il ricorso è pertanto fondato e va accolto. Il Ministero è condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione in via amministrativa della decisione, o dalla notificazione a cura di parte se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro novanta giorni dalla richiesta.
Il Collegio precisa che il commissario eseguirà la sentenza anche ricorrendo, in caso di incapienza di fondi dell’amministrazione soccombente, ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti in questione e all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non si dà luogo alla liquidazione di alcun compenso.
Le spese seguono la soccombenza. Il Tribunale le liquida in euro 400,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, riducendo l’importo in ragione della natura seriale del contenzioso e dell’attività difensiva connotata da elevato grado di ripetitività, essendo state discusse sedici cause di contenuto identico o sovrapponibile. Le spese sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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