CIGO e crisi ciclica: rischio di impresa esclude l’integrazione salariale (TAR Sicilia n. 1126 del 21.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La cassa integrazione guadagni ordinaria opera in via di eccezione rispetto al sinallagma retributivo e richiede che la sospensione dell’attività dipenda da eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o agli operai. Il requisito della non imputabilità è escluso quando la contrazione dell’attività derivi da un calo ciclico di ordini che si ripete a cadenza ricorrente e si palesa connaturale alla natura della produzione, rientrando così nel rischio di impresa. Il diniego di ammissione al beneficio, espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, incongruenza o palese travisamento del dato fattuale.

Il Fatto

La società ricorrente, attiva nella manutenzione di impianti industriali con operatività concentrata nel territorio ragusano, presenta in data 23 luglio 2018 domanda di CIGO per il periodo dal 9 luglio al 6 ottobre 2018, adducendo la contrazione delle commesse da parte dei principali committenti del settore edilizio e cementizio. Con comunicazione del 10 dicembre 2018 il Direttore della sede INPS territoriale rigetta l’istanza, rilevando il ricorso ciclico alla CIGO e la presenza, nell’accordo sindacale, di un esubero di personale.

La società impugna il diniego davanti al TAR Sicilia, deducendo violazione dell’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 164/1975 e dell’art. 11 del d.lgs. n. 148/2015, eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà della motivazione, nonché sviamento di potere per integrazione postuma della motivazione. L’istanza cautelare è respinta con ordinanza n. 248 del 19 aprile 2019.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro normativo richiamando l’art. 1, comma 1, lett. a), legge n. 164/1975, riprodotto dall’art. 11, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 148/2015, e la giurisprudenza che colloca l’istituto in deroga all’obbligo retributivo, con conseguente stretta interpretazione dei presupposti. Gli eventi giustificativi devono essere esterni e sottratti al dominio dell’organizzatore, quali caso fortuito, forza maggiore, factum principis o fatto illecito del terzo; la non imputabilità richiede che i fatti siano estranei anche ai soggetti legati da contratti all’imprenditore, per non socializzare il rischio d’impresa.

Su questa base il TAR richiama il principio per cui non sussistono i presupposti dell’integrazione quando si riscontri un comprovato calo ciclico di ordini in periodi ricorrenti: manca la temporaneità, perché il fenomeno si reitera, e manca l’estraneità alla gestione economica, poiché la situazione di mercato si atteggia a fatto connaturale alla produzione e rientra nel rischio di impresa, alea prevedibile e relativamente normale.

Il Collegio osserva che il provvedimento impugnato, sul punto non contestato, dà atto che il ricorso alla CIGO è avvenuto in maniera ciclica e con le stesse motivazioni: ne deriva l’esclusione della estraneità della crisi alla gestione d’impresa e la congruenza della motivazione incentrata sull’esubero e sui problemi di organizzazione. Il TAR aggiunge un rilievo cronologico: la comunicazione del committente principale sulla sospensione produttiva è dell’1 agosto 2018, quindi successiva alla domanda del 23 luglio 2018, il che rende irragionevole ricondurre l’istanza a quella causa.

Quanto al messaggio INPS invocato dalla ricorrente, il Collegio rileva che la richiesta di integrazione documentale del 4 ottobre 2018 esigeva una relazione tecnica dettagliata sui profili della contrazione ciclica; la società non ha fornito elementi sul primo profilo e ha reso dichiarazioni generiche sul secondo, escludendo implicitamente la riconducibilità della propria situazione a quella delineata. La società, inoltre, ha riferito di operare in più settori, circostanza che esclude in radice l’applicazione della circolare.

Infine, il secondo motivo è respinto: la motivazione del diniego è conforme alla richiesta di integrazione documentale e al mancato riscontro dei relativi punti, cosicché non si configura alcuna integrazione postuma. Il diniego, espressione di discrezionalità tecnico-amministrativa, è immune da vizi di illogicità o irragionevolezza. Il ricorso è rigettato perché infondato, con condanna della ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *