Maggiorazioni tariffarie IRCCS: illegittimo il saldo senza motivazione sui criteri di calcolo (TAR Lombardia n. 1135 del 17.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione regionale che liquida a saldo le maggiorazioni tariffarie spettanti alle strutture convenzionate con le facoltà universitarie di medicina e chirurgia è illegittima per difetto di motivazione quando non rende conoscibili i criteri di selezione e valorizzazione delle schede di dimissione ospedaliera poste a base del calcolo. La motivazione per relationem è ammissibile solo se l’atto richiamato sia pienamente individuabile e conoscibile; non basta il rinvio generico a un “paradigma” applicato in via di prassi né a una delibera estranea al provvedimento impugnato. Il riparto delle risorse per le funzioni non tariffabili, riconducibile all’art. 25-bis l.r. Lombardia n. 33/2009 (poi art. 27-bis), impone che l’Amministrazione dia conto delle ragioni delle riduzioni operate rispetto ai dati trasmessi dalla struttura.

Il Fatto

Una società, ente gestore di due strutture sanitarie private accreditate e a contratto con il servizio sanitario regionale, impugna dinanzi al TAR Lombardia una serie di delibere della Giunta regionale in materia di maggiorazioni tariffarie per le annualità dal 2012 al 2017. La ricorrente deduce che il riconoscimento sarebbe avvenuto in misura inferiore al dovuto, in ragione del convenzionamento con le facoltà universitarie lombarde quali sedi didattiche.

Il ricorso articola sette motivi. In corso di causa la società dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse su sei di essi, mantenendo il solo quarto motivo, relativo alla mancata valorizzazione dell’attività svolta da tutte le unità operative della struttura ospedaliera, convenzionate con l’Università, e delle relative schede di dimissione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio soprassiede all’esame dell’eccezione di tardività sollevata dalla Regione e, per la parte del ricorso investita dall’eccezione, dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, in applicazione del principio della ragione più liquida, corollario dell’economia processuale, richiamando Cons. Stato, Ad. pl., 5-01-2015, n. 5, Cass., Sez. un., 12-12-2014, n. 26242 e Cons. Stato, VI, 19-01-2022, n. 339.

Sul motivo residuo il Tribunale ricostruisce il quadro normativo: l’art. 13, comma 15, l.r. n. 31/1997 prevede il fondo per le funzioni non tariffabili; l’art. 25-bis l.r. n. 33/2009, introdotto dalla l.r. n. 7/2010, disciplina la maggiorazione sulle tariffe per le strutture convenzionate con le facoltà universitarie; la DGR n. IX/350/2010 individua gli indicatori e stabilisce che gli incrementi sono corrisposti per la casistica lombarda dimessa dalle unità operative in convenzione «secondo quanto comunicato dalle strutture».

La ricorrente contesta che la Regione abbia considerato solo i dimessi da alcune unità operative a direzione universitaria e, tra queste, solo le schede rendicontate con il sottocodice struttura “01”, stralciando quelle con sottocodici diversi pur riconducibili ad attività convenzionata. Il Tribunale rileva che tali riduzioni non trovano spiegazione nei criteri richiamati dalla DGR n. XI/1403/2019.

La difesa regionale si limita ad affermare che la scelta di riconoscere il beneficio alle sole unità a direzione universitaria costituisce il “paradigma” applicato a tutte le strutture e che il riconoscimento passa per una codificazione “nota”, richiamando una DGR n. XI/1697/2019 che però non è richiamata dall’atto impugnato. Il Collegio esclude che una motivazione per relationem siffatta sia sufficiente: occorre che il precedente richiamato sia individuabile e conoscibile, mentre qui manca ogni indicazione sulle modalità di selezione e valorizzazione delle schede di dimissione.

Da ciò il riconoscimento del difetto di motivazione sulle ragioni del valore economico liquidato a saldo. Il ricorso è pertanto accolto in parte, con annullamento della DGR n. XI/1403/2019 nella parte d’interesse, affinché la Regione si esprima nuovamente su una motivazione adeguata; assorbite le residue censure del quarto motivo. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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