Ricognizione Istat e giurisdizione del giudice contabile (TAR Lazio n. 12860 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020, la giurisdizione sulle controversie concernenti la ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 1, comma 3, l. n. 196/2009, appartiene in via esclusiva alla Corte dei conti. Ne consegue che il ricorso proposto avverso l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con salvezza degli effetti della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm.

Il Fatto

La società Autostrada Regionale Cispadana S.p.A. ha impugnato dinanzi al TAR Lazio l’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 settembre 2025, nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ha incluso la società tra le “Altre amministrazioni locali” per l’anno 2026. Ha chiesto l’annullamento dell’atto e degli atti connessi, tra cui il documento “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (S13)”.

Si sono costituiti in giudizio l’ISTAT e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati dall’Avvocatura Generale dello Stato.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lazio ha preliminarmente rilevato che, con la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 del 27 marzo 2026, è stata dichiarata l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020, norma che aveva attribuito alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche effettuata dall’ISTAT.

La declaratoria di incostituzionalità ha determinato il ripristino del riparto di giurisdizione ordinario, con attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sull’elenco delle amministrazioni pubbliche. Tale elenco, infatti, incide direttamente sulla classificazione dei soggetti operanti nel settore delle pubbliche amministrazioni, materia devoluta alla giurisdizione contabile in ragione della sua attinenza alla gestione finanziaria e alla corretta delimitazione del perimetro delle amministrazioni pubbliche.

Il Collegio ha pertanto dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione del giudice contabile. Ha precisato che la causa potrà essere riproposta dinanzi alla Corte dei conti nei termini e con le modalità di cui all’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., che consente di conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda originariamente proposta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia di declinatoria.

Considerata la complessità della questione e il mutamento del quadro giurisprudenziale intervenuto in corso di causa, il TAR ha disposto l’integrale compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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