Ordine di demolizione non notificato al comproprietario e acquisizione al patrimonio comunale (TAR Campania n. 2214 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’ordine di demolizione emanato nei confronti di alcuni soltanto dei comproprietari non è invalido quando il comproprietario non destinatario dell’ingiunzione abbia comunque avuto conoscenza del provvedimento e delle sue conseguenze e lo abbia lasciato consolidare. L’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di demolizione e l’irrogazione della sanzione pecuniaria costituiscono attività doverosa e vincolata, non richiedendo la comunicazione di avvio del procedimento. Nei casi di concorso di vincoli, ai sensi dell’art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita opera a favore del patrimonio del comune. L’art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001 collega all’inadempimento spontaneo all’ingiunzione l’effetto acquisitivo ipso iure, restando il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza titolo necessario per l’immissione nel possesso e la trascrizione.
Il Fatto
Il ricorrente, comproprietario con la moglie di un fondo in Corbara, ha impugnato in sede giurisdizionale, per trasposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’atto del Responsabile dell’Area tecnica del Comune con cui si è preso atto dell’inottemperanza all’ordinanza di demolizione n. 15/2021, si è resa nota la sussistenza del titolo per l’immissione nel possesso e la trascrizione, e si è irrogata una sanzione pecuniaria nei confronti della sola comproprietaria.
Il ricorrente deduce di non essere stato destinatario dell’ingiunzione a demolire, di non essere stato posto in condizione di provvedere al ripristino, l’incompetenza del Comune in favore dell’ente titolare del vincolo, la mancata specificazione del bene acquisito, la sproporzione e il difetto di comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune e la controinteressata resistono, eccependo tra l’altro l’inammissibilità della S.C.I.A. di ripristino.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale dichiara il ricorso in parte irricevibile, in parte inammissibile e nel resto infondato. L’ordinanza di demolizione risulta regolarmente notificata al ricorrente ed è stata confermata con sentenza di questo Tribunale passata in giudicato, sicché la sua impugnazione è tardiva.
Sono inammissibili le censure avverso il verbale di inottemperanza e il sopralluogo, per la loro natura endoprocedimentale e non provvedimentale.
Nel merito, la mancata formalizzazione dell’ingiunzione nei confronti del ricorrente non rileva, poiché egli era comunque a conoscenza del provvedimento e delle relative conseguenze, ha omesso di impugnarlo e lo stesso si è consolidato. Risulta confermata la persistenza degli abusi, oltre che dal verbale di accertamento, dalla stessa S.C.I.A. di ripristino presentata dal ricorrente, con la conseguenza che l’adozione dei provvedimenti repressivo-sanzionatori è attività doverosa e vincolata.
Quanto all’incompetenza, trattandosi di area plurivincolata, l’art. 31, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 dispone che l’acquisizione si verifica a favore del patrimonio del Comune. La dettagliata individuazione dell’area acquisita può intervenire con autonomo atto successivo. La mancata comunicazione di avvio del procedimento è irrilevante, essendo l’attività integralmente vincolata e nota al ricorrente, richiamandosi la Sez. II n. 6665 del 2025 del TAR Campania.
Il Collegio richiama la Adunanza plenaria n. 16 del 2023 e la Sez. II n. 9340 del 2025 del Consiglio di Stato, secondo cui il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza costituisce titolo necessario per l’immissione nel possesso e la trascrizione, mentre l’atto di acquisizione ha natura dichiarativa e comporta l’acquisto ipso iure del bene alla scadenza del termine di novanta giorni. Le spese di lite sono integralmente compensate.
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Nota della Redazione
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