Responsabilità della p.a. e ordine di demolizione imposto da sentenza penale irrevocabile (Cons. Stato n. 1135 del 12.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non sussiste la responsabilità risarcitoria della pubblica amministrazione che adotti l’ordine di demolizione in esecuzione di una sentenza penale irrevocabile di condanna recante il relativo comando. In tal caso manca il nesso causale tra il provvedimento amministrativo e il pregiudizio patrimoniale, perché il danno deriva direttamente dalla statuizione del giudice penale e non da un atto amministrativo illegittimo. Difetta altresì il profilo della colpa, non essendo esigibile che l’amministrazione resti inerte, avvalorando il permanere di una situazione contra jus. Il richiamo all’art. 654 cod. proc. pen. conferma l’efficacia del giudicato penale nel giudizio amministrativo quanto all’accertamento dei fatti materiali. Il legittimo affidamento ingenerato dal titolo edilizio non è invocabile quando il divieto violato discende direttamente dalla legge regionale.

Il Fatto

La società appellante ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni, quantificati in euro 5.432.164,34, derivanti dall’impossibilità di dare corso a un intervento edilizio a destinazione ricettiva, già assentito con permesso di costruire e con provvedimento autorizzativo unico del SUAP. La pretesa si fondava sull’asserita illegittimità dell’attività amministrativa che aveva ingiunto la demolizione delle opere.

La richiesta risarcitoria muoveva dalla ritenuta conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici vigenti e dal legittimo affidamento ingenerato dal rilascio del titolo abilitativo, mai annullato. Il TAR Lazio, sezione staccata di Latina, ha rigettato il ricorso per difetto degli elementi costitutivi della responsabilità e, in particolare, del nesso causale, essendo l’impossibilità di esecuzione conseguenza delle statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva accertato l’abusività dell’intervento per violazione del vincolo costiero. Da qui l’appello.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma la sentenza di primo grado. Il punto dirimente è l’accertamento del dovere dell’amministrazione di intervenire a seguito della notifica della sentenza definitiva di condanna, recante nel dispositivo l’ordine di demolizione delle opere realizzate abusivamente entro la fascia di trecento metri dalla linea di battigia.

Secondo il Consiglio di Stato, l’ordine di demolizione consegue direttamente alle statuizioni della sentenza della Corte di Appello di Roma e non a un provvedimento amministrativo in tesi illegittimo. Il nesso di causalità tra atto e danno patrimoniale va quindi escluso, come già ritenuto dal primo giudice.

Il richiamo all’art. 654 cod. proc. pen. sorregge il ragionamento: la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio amministrativo quando questo verte su un interesse legittimo il cui riconoscimento dipende dall’accertamento degli stessi fatti materiali. Non è pertanto sostenibile che l’amministrazione dovesse restare inerte rispetto a circostanze sopravvenute, avvalorando il permanere di una situazione contra jus.

Il Collegio esclude ogni profilo di illiceità della condotta, anche con riguardo all’affidamento ingenerato dai provvedimenti rilasciati. Il divieto di lottizzazione nella fascia protetta discendeva direttamente dalla legge regionale, come precisato dalla stessa sentenza penale, nella quale è risultato accertato che la perimetrazione effettuata dal Comune non riguardava quella fascia. Le censure sul travisamento dei fatti e sulla contraddittorietà dell’agere amministrativo non risultano fondate.

Quanto al giudizio conclusosi con l’annullamento dell’ordinanza di demolizione, il Consiglio di Stato precisa che ogni valutazione esula dal presente giudizio, circoscritto all’accertamento del danno e della sua risarcibilità per colpa o dolo dell’amministrazione. L’appello è pertanto infondato e l’istanza di verificazione non è accoglibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 5.000,00.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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