Revoca del nulla-osta per mancata instaurazione del rapporto di lavoro (TAR Toscana n. 474 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il nulla-osta al lavoro subordinato rilasciato automaticamente decorso il termine di legge dalla presentazione dell’istanza telematica è emesso con salvezza della verifica della sussistenza ab origine delle condizioni per il rilascio. Al sopravvenuto accertamento degli elementi ostativi consegue la revoca del nulla-osta, ai sensi dell’art. 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, convertito in legge n. 122/2022. Il contraddittorio procedimentale va attivato nei confronti del datore di lavoro istante, non del lavoratore, poiché gli elementi ostativi attengono alla sfera dei requisiti oggettivi del datore. Non sussiste alcun affidamento tutelabile, essendo il titolo rilasciato con espressa previsione di revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto. È inapplicabile l’art. 17-bis della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Due lavoratori impugnano la revoca del nulla-osta al lavoro subordinato, adottata dallo Sportello Unico dell’Immigrazione dell’U.T.G.-Prefettura di Lucca. I titoli erano stati rilasciati su istanza del medesimo datore di lavoro, rispettivamente il 4 febbraio 2024 e il 1° maggio 2023, dallo Sportello di Napoli, e avevano consentito l’ingresso in Italia.

Le revoche, notificate il 23 giugno 2025, si fondano su un parere negativo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, per assenza di asseverazione, DURC e verifica di indisponibilità presso il centro per l’impiego. I ricorrenti deducono la tardività dell’autotutela, la nullità per difetto di istruttoria e di convocazione delle parti, la violazione delle circolari ministeriali sull’attesa occupazione, la mancata traduzione del provvedimento e la mancata attivazione del soccorso istruttorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio dispone preliminarmente la riunione dei due ricorsi, per la sostanziale sovrapponibilità delle vicende, relative a nulla-osta richiesti dal medesimo datore di lavoro.

Nel merito i ricorsi sono infondati. La P.A. ha dimostrato di aver attivato il contraddittorio procedimentale nei confronti del soggetto istante, che non è il lavoratore ma il datore di lavoro. La mancata presentazione di osservazioni da parte di quest’ultimo depone per il disinteresse alla stipula del contratto, rendendo la revoca un esito obbligato.

Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa, secondo cui l’unica possibilità di rilascio del permesso per attesa occupazione è legata all’interruzione di un precedente rapporto correttamente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore, mentre dalla mancata sottoscrizione del contratto non può che derivare la revoca del nulla-osta.

Non sussiste violazione dei termini di autotutela. Il nulla-osta è rilasciato automaticamente ex lege decorso il termine dalla richiesta, ma con salvezza della verifica delle condizioni originarie, ed è espressamente emesso con previsione di revoca in caso di mancata instaurazione del rapporto. Manca quindi un affidamento tutelabile e risulta inapplicabile l’art. 17-bis della legge n. 241/1990.

Non coglie nel segno la censura sulla mancata traduzione: un tale vizio può incidere sulla possibilità di agire tempestivamente in giudizio, ciò che nella specie è invece avvenuto. I ricorsi sono respinti e le spese di lite compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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