Inammissibile la modifica dei costi della manodopera in sede di verifica dell’anomalia (TAR Lazio n. 1136 del 23.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta l’operatore economico non può modificare i costi della manodopera già dichiarati in sede di offerta. L’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023 stabilisce che i chiarimenti non possono modificare il contenuto dell’offerta tecnica ed economica, e l’art. 108, comma 9, d.lgs. n. 36/2023 impone l’indicazione separata dei costi della manodopera a pena di esclusione. La riduzione postuma di tale voce integra un’inammissibile rettifica di un elemento essenziale dell’offerta, in contrasto con la tutela delle condizioni di lavoro e con la parità di trattamento dei concorrenti. Il giudizio di anomalia costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per macroscopica illogicità, erroneità fattuale o travisamento.

Il Fatto

Un Comune ha indetto una gara per l’affidamento triennale di servizi semi-residenziali per persone adulte con disabilità e centri socio-educativi per minori, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Un consorzio si è collocato primo in graduatoria con un ribasso del 6,01% e un costo della manodopera inferiore alla stima della stazione appaltante.

Attivata la verifica dell’anomalia, il consorzio ha prodotto giustificazioni che riducevano ulteriormente i costi del personale, invocando economie su previdenza complementare, aliquote INAIL, IRAP, rivalutazione del t.f.r., indennità di turno e tasso di assenteismo. La stazione appaltante ha escluso il concorrente, ritenendo che i chiarimenti avessero modificato l’offerta economica. Il consorzio ha impugnato l’esclusione e l’aggiudicazione alla seconda classificata, chiedendo subentro o risarcimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica il provvedimento di esclusione come atto plurimotivato, fondato su ragioni indipendenti, ciascuna idonea a sorreggerlo: la modifica dell’offerta in sede di verifica e l’inadeguatezza delle giustificazioni. La legittimità anche di una sola delle ragioni è sufficiente a sostenere l’atto.

Sul primo profilo, il Tribunale richiama il disposto dell’art. 101, comma 3, d.lgs. n. 36/2023, che vieta ai chiarimenti di modificare l’offerta economica, e dell’art. 108, comma 9, che impone l’indicazione separata dei costi della manodopera a pena di esclusione. Tale presidio mira a garantire la sostenibilità dell’offerta sotto il profilo della tutela del lavoro, esigenza centrale negli appalti labour intensive. La riduzione dei costi del personale rispetto a quanto dichiarato costituisce rettifica di un elemento essenziale, non consentita.

Il Collegio aderisce alla giurisprudenza secondo cui l’offerente può dimostrare la congruità con riferimenti interni all’offerta, ma non modificando un elemento essenziale come il costo complessivo del personale (Cons. Stato n. 6918 del 2025; Cons. Stato n. 3611 del 2025; Cons. Stato n. 6462 del 2020; Cons. Stato n. 1449 del 2020). La modifica lede la tutela delle condizioni di lavoro e la parità di trattamento.

Sul secondo profilo, il Tribunale ribadisce che l’anomalia è espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo entro i limiti dell’illogicità manifesta o del travisamento, con onere del ricorrente di introdurre elementi sintomatici pregnanti. Nel caso concreto, la rappresentazione dei costi del personale azzerava le ore di assenza per malattia, gravidanza, infortunio, formazione e permessi, risultando ictu oculi priva di credibilità. Il giudizio di non congruità non appare perciò irrazionale o travisato.

Il ricorso è rigettato, con condanna del consorzio al pagamento delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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